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Documenti emanati dai dicasteri e da altri organismi della Curia Romana e della Santa Sede durante il pontificato di Benedetto XVI

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    00 23/10/2012 22:25
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    COMUNICATO , 23.10.2012

    Il Presidente del Tribunale della Città del Vaticano, Prof. Giuseppe Dalla Torre, ha emesso il decreto che stabilisce per il giorno 5 di novembre prossimo, alle ore 9, l’udienza del processo nei confronti di Claudio Sciarpelletti, imputato di favoreggiamento, rinviato a giudizio il 13 agosto scorso con sentenza del Giudice istruttore, ma il cui giudizio era stato separato da quello di Paolo Gabriele con Ordinanza pronunciata nel corso dell’udienza dibattimentale del 29 settembre 2012.
    L’udienza avrà luogo nell’Aula delle udienze del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e il Collegio giudicante sarà composto dal Prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente, dal prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier, Giudice, e dal prof. Avv. Venerando Marano, Giudice.

    Bollettino Ufficiale Santa Sede


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    COMUNICATO DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE: UDIENZA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO , 25.10.2012

    Questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto il Presidente della Repubblica di Cipro, S.E. il Signor Demetris Christofias, che successivamente si è incontrato con il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, accompagnato dall’Arcivescovo Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti con gli Stati.
    Negli incontri, svoltisi in un’atmosfera di cordialità, sono stati rilevati i buoni rapporti esistenti fra la Santa Sede e la Repubblica di Cipro e sono stati toccati argomenti di comune interesse, in particolare l’importanza del dialogo e del rispetto dei diritti umani, tra cui quello della libertà religiosa.
    Mentre la Repubblica di Cipro esercita la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, non è mancata una rassegna della situazione in Europa. Si è auspicato, infine, che le iniziative per il dialogo e la pace tra le parti in conflitto in Medio Oriente raggiungano risultati positivi con il contributo della Comunità Internazionale.

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    DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, REV.DO P. FEDERICO LOMBARDI, S.I. , 25.10.2012

    Dato che non sono stati proposti appelli contro la sentenza del 6 ottobre scorso nei confronti del Sig. Paolo Gabriele, essa è divenuta definitiva. Perciò, per mandato del Presidente del Tribunale, il Promotore di Giustizia ha disposto questa mattina la reclusione in esecuzione della sentenza. L’ordinanza viene eseguita in giornata.

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    COMUNICATO DELLA SEGRETERIA DI STATO , 25.10.2012

    La sentenza del processo contro Paolo Gabriele, ora passata in giudicato, mette un punto fermo su di una vicenda triste, che ha avuto conseguenze molto dolorose.
    È stata recata un'offesa personale al Santo Padre; si è violato il diritto alla riservatezza di molte persone che a Lui si erano rivolte in ragione del proprio ufficio; si è creato pregiudizio alla Santa Sede e a diverse sue istituzioni; si è posto ostacolo alle comunicazioni tra i Vescovi del mondo e la Santa Sede e causato scandalo alla comunità dei fedeli. Infine, per un periodo di parecchi mesi è stata turbata la serenità della comunità di lavoro quotidianamente al servizio del Successore di Pietro.
    L'imputato è stato riconosciuto colpevole al termine di un procedimento giudiziario che si è svolto con trasparenza, equanimità, nel pieno rispetto del diritto alla difesa. Il dibattimento ha potuto accertare i fatti, appurando che il Sig. Gabriele ha messo in atto il suo progetto criminoso senza istigazione o incitamento da parte di altri, ma basandosi su convinzioni personali in nessun modo condivisibili. Le varie congetture circa l'esistenza di complotti o il coinvolgimento di più persone si sono rivelate, alla luce della sentenza, infondate.
    Con il passaggio della sentenza in giudicato il Sig. Gabriele dovrà scontare il periodo di detenzione inflitto. Si apre inoltre a suo carico la procedura per la destituzione di diritto, prevista dal Regolamento Generale della Curia Romana.
    In rapporto alla misura detentiva rimane l'eventualità della concessione della grazia, che, come ricordato più volte, è un atto sovrano del Santo Padre.
    Essa tuttavia presuppone ragionevolmente il ravvedimento del reo e la sincera richiesta di perdono al Sommo Pontefice e a quanti sono stati ingiustamente offesi.
    Se rapportata al danno causato, la pena applicata appare al tempo stesso mite ed equa, e ciò a motivo della peculiarità dell'ordinamento giuridico dal quale promana.

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    00 27/10/2012 23:27
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    DICHIARAZIONE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE "ECCLESIA DEI"

    La Pontificia Commissione Ecclesia Dei coglie l’occasione per annunciare che, nella sua più recente comunicazione (6 settembre 2012) la Fraternità sacerdotale di S. Pio X ha indicato di aver bisogno per parte sua di ulteriore tempo di riflessione e di studio, per preparare la propria risposta alle ultime iniziative della Santa Sede.
    Lo stadio attuale delle discussioni in corso fra la Santa Sede e la Fraternità sacerdotale è frutto di tre anni di dialoghi dottrinali e teologici, durante i quali una commissione congiunta si è riunita otto volte per studiare e discutere, fra le altre questioni, alcuni punti controversi nell’interpretazione di certi documenti del Concilio Vaticano II.
    Quando tali dialoghi dottrinali si conclusero, fu possibile procedere ad una fase di discussione più direttamente focalizzata sul grande desiderio di riconciliazione della Fraternità sacerdotale di S. Pio X con la Sede di Pietro.
    Altri passi fondamentali in questo processo positivo di graduale reintegrazione erano stati intrapresi dalla Santa Sede nel 2007 mediante l’estensione alla Chiesa universale della Forma Straordinaria del Rito Romano con il Motu Proprio Summorum Pontificum e, nel 2009, con l’abolizione delle scomuniche. Solo alcuni mesi orsono in questo cammino difficile fu raggiunto un punto fondamentale quando, il 13 giugno 2012, la Pontificia Commissione ha presentato alla Fraternità sacerdotale di S. Pio X una dichiarazione dottrinale unitamente ad una proposta per la normalizzazione canonica del proprio stato all’interno della Chiesa cattolica.
    Attualmente la Santa Sede è in attesa della risposta ufficiale dei Superiori della Fraternità sacerdotale a questi due documenti. Dopo trent’anni di separazione, è comprensibile che vi sia bisogno di tempo per assorbire il significato di questi recenti sviluppi. Mentre il nostro Santo Padre Benedetto XVI cerca di promuovere e preservare l’unità della Chiesa mediante la realizzazione della riconciliazione a lungo attesa della Fraternità sacerdotale di S. Pio X con la Sede di Pietro – una potente manifestazione del munus Petrinum all’opera – sono necessarie pazienza, serenità, perseveranza e fiducia.

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    00 29/10/2012 14:42
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    COMUNICATO DELLA SALA STAMPA: UDIENZA AL PRIMO MINISTRO DELLA CROAZIA , 29.10.2012

    Stamani il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto il Presidente del Governo della Repubblica di Croazia, Sig. Zoran Milanović. Egli successivamente ha incontrato il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, che era accompagnato dall’Arcivescovo Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

    I cordiali colloqui hanno permesso un fruttuoso scambio di opinioni sulle sfide che il Paese deve affrontare nell’attuale crisi economica, come pure sui temi di comune interesse nel quadro dei rapporti bilaterali. Al riguardo si è fatto cenno alla Conferenza promossa in occasione del 20° anniversario dei rapporti diplomatici, che si terrà oggi pomeriggio. Per quanto poi concerne il noto caso di Dajla, le due Parti hanno concordato di risolvere la questione il più presto possibile, nello spirito della tradizionale amicizia fra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia.

    Infine, si è rinnovato l’appoggio della Santa Sede alle legittime aspirazioni della Croazia alla piena integrazione europea e ci si è soffermati sulla congiuntura regionale, con uno speciale riferimento alla situazione dei Croati nella Bosnia ed Erzegovina.

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    00 07/11/2012 22:53
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    DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE IN OCCASIONE DELLA RIELEZIONE DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA, BARACK OBAMA , 07.11.2012

    Il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, P. Federico Lombardi, S.I., ha rilasciato oggi la seguente dichiarazione:

    Il Papa ha inviato, attraverso la Nunziatura Apostolica a Washington, un messaggio a Barack Obama, rieletto oggi Presidente degli Stati Uniti.

    Nel messaggio il Santo Padre Benedetto XVI fa i suoi auguri al Presidente per il nuovo mandato, e assicura le sue preghiere a Dio perché lo assista nelle sue altissime responsabilità di fronte al Paese e alla comunità internazionale e affinché gli ideali di libertà e giustizia che hanno guidato i fondatori degli Stati Uniti d’America continuino a risplendere nel cammino della nazione.

    Rispondendo poi a domande dei giornalisti a proposito della rielezione del Presidente Obama, il Direttore della Sala Stampa, Padre Federico Lombardi, ha commentato:

    Come tutti sappiamo, il compito del Presidente degli Stati Uniti è un compito di immensa responsabilità non solo per il suo grande Paese, ma per tutto il mondo, dato il ruolo degli Stati Uniti sulla scena internazionale.

    Perciò tutti auguriamo al Presidente Obama, riconfermato oggi nella sua funzione dalle elezioni appena compiute, di rispondere alle attese che si rivolgono verso di lui dai suoi concittadini, perché possa servire il diritto e la giustizia per il bene e la crescita di ogni persona, nel rispetto dei valori umani e spirituali essenziali, nella promozione della cultura della vita e della libertà religiosa - da sempre così preziosa nella tradizione del popolo americano e della sua cultura -; perché possa trovare le vie migliori per promuovere il benessere materiale e spirituale di tutti; perché possa promuovere efficacemente lo sviluppo umano integrale, la giustizia e la pace nel mondo.

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    00 10/11/2012 22:22
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    DISPOSITIVO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL SIGNOR SCIARPELLETTI CLAUDIO, 10.11.2012

    Prot. N.19/12 Reg. Gen. Pen.

    Oggetto: Procedimento penale a carico di:

    SCIARPELLETTI Claudio difeso dall’ Avv. Gianluca Benedetti -imputato–

    Il Tribunale

    ha pronunciato la seguente sentenza:

    visto l’art. 225 cod. pen.

    d i c h i a r a

    l’imputato Sciarpelletti Claudio colpevole del delitto ascrittogli, per avere egli aiutato a eludere le investigazioni dell’Autorità,

    lo condanna pertanto alla pena di mesi quattro (4) di reclusione;

    visto l’art. 26 della legge 21 giugno 1969, n. L,
    considerato lo stato di servizio e la mancanza di precedenti penali, diminuisce la pena a mesi due (2) di reclusione;

    visto l’art. 9 della legge 21 giugno 1969, n. L,
    ordina che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, alle condizioni di legge;

    visto l’art. 427 cod. proc. pen.,
    ordina che si sospenda la menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, fino a che il condannato non commetta altro fatto costituente delitto;

    visti gli artt. 39 cod. pen. e 429 cod. proc. pen.,
    condanna Sciarpelletti Claudio al rifacimento delle spese processuali;
    ordina la restituzione al medesimo della somma di euro mille (1.000/00) versata a titolo di cauzione.

    F.to:
    Giuseppe Dalla Torre, Presidente
    Paolo Papanti-Pelletier,
    Venerando Marano,
    Raffaele Ottaviano, Cancelliere supplente

    Città del Vaticano, 10 novembre 2012

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    00 14/11/2012 22:29
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    AVVISO: PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI JOSEPH RATZINGER – BENEDETTO XVI: "L’INFANZIA DI GESÙ" - TERZO VOLUME SU GESÙ DI NAZARET , 14.11.2012

    Libreria Editrice Vaticana e Rizzoli invitano la stampa internazionale alla Conferenza di presentazione del terzo volume su Gesù di Nazaret, scritto da Joseph Ratzinger – Benedetto XVI.
    "L’infanzia di Gesù" sarà presentato a Roma martedì 20 novembre 2012 alle ore 11 nella Sala Pio X, in Via dell’Ospedale 1.

    Interverranno:

    Em.mo Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura;
    Prof.ssa Maria Clara Bingemer, docente di teologia alla Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro;
    Rev.do don Giuseppe Costa, S.D.B., Direttore della Libreria Editrice Vaticana;
    Dr. Paolo Mieli, Presidente di Rcs Libri.
    Introduce e modera Padre Federico Lombardi, S.I., Direttore della Sala Stampa della Santa Sede.

    Il libro e la cartella stampa saranno a disposizione dei giornalisti dalle ore 9 di martedì 20 novembre presso la Sala Stampa della Santa Sede.

    Si potranno ritirare previa sottoscrizione di impegno a rispettare l’embargo fissato (per agenzie, testate on-line, radio e televisione) alle ore 12 della stessa giornata.

    Per ritirare il libro e la cartella stampa e per accedere alla Sala Pio X i giornalisti non accreditati in Vaticano devono registrarsi:

    con e-mail alla Sala Stampa della Santa Sede: accreditamenti@pressva.va - i giornalisti della carta stampata;

    con e-mail al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali: av@pccs.va - le troupe televisive e i fotogiornalisti.

    L’accesso alla Sala Pio X è da Via dell’Ospedale 1, angolo via della Conciliazione. L’ingresso sarà consentito fino alle ore 10.45.

    Il volume sarà in libreria da mercoledì 21 novembre 2012.

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    00 19/11/2012 23:12
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    COMUNICATO DELLA SALA STAMPA: UDIENZA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BENIN, 19.11.2012

    Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto oggi in Udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della Repubblica del Benin, S.E. il Sig. Thomas Boni Yayi, il quale ha poi incontrato l’Em.mo Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, accompagnato da Mons. Ettore Balestrero, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati.

    Durante i cordiali colloqui si è espresso compiacimento per le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e il Benin, evocando in particolare il Viaggio Apostolico del Santo Padre dello scorso anno, ed è stato ricordato il contributo positivo della Chiesa cattolica allo sviluppo del Paese.

    Nel prosieguo dei colloqui ci si è soffermati sul tema del valore delle culture locali in Africa e sull’importanza della Chiesa nell’educazione alla pace ed alla riconciliazione. Si sono, infine, passate in rassegna alcune sfide regionali che attualmente interessano il Continente, seguite dal Capo dello Stato in qualità di Presidente dell’Unione Africana.

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    00 22/11/2012 22:33
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    COMUNICATO DELLA SALA STAMPA: UDIENZA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAÏTI , 22.11.2012

    Nella mattinata di oggi, 22 novembre 2012, il Presidente della Repubblica di Haïti, il Sig. Michel Joseph Martelly, è stato ricevuto in Udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano da Sua Santità Benedetto XVI e, successivamente, si è incontrato con Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, accompagnato da S.E. Mons. Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

    Durante i cordiali colloqui, sono state passate in rassegna le buone relazioni esistenti fra la Santa Sede e lo Stato. Si è quindi ricordato il particolare contributo offerto dalla Chiesa, tramite le sue istituzioni educative, sociali e caritative, particolarmente durante il terremoto che ha colpito il popolo haitiano e nella fase di ricostruzione del Paese. Nel corso della conversazione ci si è infine soffermati sull’importanza di continuare a collaborare per lo sviluppo armonico della società haitiana.

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    00 30/11/2012 03:31
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    CONFERENZA STAMPA DEL 3 DICEMBRE 2012

    Si informano i giornalisti accreditati che lunedì 3 dicembre 2012, alle ore 11.30, nell’Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede avrà luogo una Conferenza Stampa per illustrare la presenza del Papa su Twitter e per fornire altre informazioni sull’uso dei nuovi media in Vaticano.

    Interverranno:

    S.E. Mons. Claudio Maria Celli, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali;

    Mons. Paul Tighe, Segretario del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali;

    P. Federico Lombardi, S.I., Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, della Radio Vaticana e del Centro Televisivo Vaticano;

    Prof. Gian Maria Vian, Direttore de L’Osservatore Romano;

    Dott. Greg Burke, Media Adviser, Segreteria di Stato.

    Sarà presente, anche per interviste dopo la conferenza stampa, la Dott.ssa Claire Díaz-Ortiz, Direttore di Social Innovation per Twitter.

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    00 01/12/2012 17:32
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    DICHIARAZIONE DELLA SANTA SEDE SUL VOTO DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE SULLO STATUS DELLA PALESTINA, 29.11.2012

    In tarda serata, dopo che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato a maggioranza la Risoluzione con cui la Palestina è diventata Stato Osservatore non membro, la Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso la seguente Dichiarazione della Santa Sede:


    Dichiarazione della Santa Sede

    Oggi l’Assemblea Generale ha approvato a maggioranza la Risoluzione con cui la Palestina è diventata Stato Osservatore non membro delle Nazioni Unite.

    La Santa Sede ha seguito direttamente e con partecipazione i passi che hanno condotto a questa importante decisione, sforzandosi di rimanere al di sopra delle parti e di agire in linea con la propria natura religiosa e la missione universale che la caratterizza, nonché in considerazione della sua attenzione specifica alla dimensione etica delle problematiche internazionali.

    La Santa Sede ritiene inoltre che la votazione odierna debba essere inquadrata nei tentativi di dare una soluzione definitiva, con il sostegno della comunità internazionale, alla questione già affrontata con la Risoluzione 181 del 29 novembre 1947 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tale documento pose la base giuridica per l’esistenza di due Stati, uno dei quali non è stato costituito nei successivi sessantacinque anni, mentre l’altro ha già visto la luce.

    Il 15 maggio 2009, partendo dall’aeroporto internazionale di Tel Aviv, al termine del Suo pellegrinaggio in Terra Santa, il Sommo Pontefice Benedetto XVI si espresse come segue: Non più spargimento di sangue! Non più scontri! Non più terrorismo! Non più guerra! Rompiamo invece il circolo vizioso della violenza. Possa instaurarsi una pace duratura basata sulla giustizia, vi sia vera riconciliazione e risanamento. Sia universalmente riconosciuto che lo Stato di Israele ha il diritto di esistere e di godere pace e sicurezza entro confini internazionalmente riconosciuti. Sia ugualmente riconosciuto che il Popolo palestinese ha il diritto a una patria indipendente sovrana, a vivere con dignità e a viaggiare liberamente. Che la “two-state solution” (la soluzione di due Stati) divenga realtà e non rimanga un sogno.
    Sulla scia di tale appello, l’Ecc.mo Segretario per i Rapporti con gli Stati, Mons. Dominique Mamberti, intervenendo davanti all’Assemblea Generale del 2011, ha auspicato che gli Organi competenti delle Nazioni Unite adottassero una decisione che aiutasse a dare concreta attuazione a detto obiettivo.

    La votazione odierna manifesta il sentire della maggioranza della comunità internazionale e riconosce una presenza più significativa ai Palestinesi in seno alle Nazioni Unite. In pari tempo, è convinzione della Santa Sede che tale risultato non costituisca, di per sé, una soluzione sufficiente ai problemi esistenti nella Regione: ad essi, infatti, si potrà rispondere adeguatamente solo impegnandosi effettivamente a costruire la pace e la stabilità nella giustizia e nel rispetto delle legittime aspirazioni, tanto degli Israeliani quanto dei Palestinesi.
    Perciò la Santa Sede, a più riprese, ha invitato i responsabili dei due Popoli a riprendere i negoziati in buona fede e ad evitare di compiere azioni o di porre condizioni che contraddicano le dichiarazioni di buona volontà e la sincera ricerca di soluzioni che divengano fondamenta sicure di una pace duratura. Inoltre, la Santa Sede ha rivolto un pressante appello alla Comunità internazionale ad accrescere il proprio impegno e ad incentivare la propria creatività, per adottare adeguate iniziative che aiutino a raggiungere una pace duratura, nel rispetto dei diritti degli Israeliani e dei Palestinesi. La pace ha bisogno di decisioni coraggiose!

    Considerato l’esito della votazione odierna all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e per incoraggiare la comunità internazionale, ed in particolare le Parti più direttamente interessate, ad un’azione incisiva in vista dei succitati obiettivi - la Santa Sede accoglie con favore la decisione dell’Assemblea Generale, con la quale la Palestina è diventata Stato Osservatore non membro delle Nazioni Unite. L’occasione è propizia per ricordare anche la posizione comune che la Santa Sede e l’OLP hanno espresso nel loro Basic Agreement del 15 febbraio 2000, volta a sostenere il riconoscimento di uno statuto speciale internazionalmente garantito per la città di Gerusalemme, ai fini in particolare di preservare la libertà di religione e di coscienza, l’identità e il carattere di Gerusalemme quale Città Santa, e il rispetto e l’accesso ai Luoghi Santi situati in essa.

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    COMUNICATO: SECONDA RIUNIONE DEL XIII CONSIGLIO ORDINARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO DEI VESCOVI , 30.11.2012

    Dal 7 al 28 ottobre scorso è stata celebrata la XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Con i lavori sinodali hanno avuto coincidenza importanti eventi ecclesiali, quali il 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, il 20° anniversario della promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica e l’inizio dell’Anno della fede, che il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto con la Lettera Apostolica in forma di "motu proprio" Porta fidei.
    Per dare seguito alle riflessioni sinodali, il tema della nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana ha ispirato i lavori della seconda riunione del XIII Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi che ha avuto luogo il giorno 26 novembre 2012. All’inizio della sessione il Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Sua Ecc.za Rev.ma Monsignor Nikola Eterović, ha esordito riferendosi al mandato missionario di Gesù: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15), come momento originario della predicazione del Vangelo, che conserva il suo perenne richiamo per tutta l’azione evangelizzatrice della Chiesa in ogni tempo.
    Ai lavori della seconda riunione del XIII Consiglio della Segreteria Generale hanno partecipato: Sua Em.za Rev.ma Card. Wilfrid Fox Napier, O.F.M., Arcivescovo di Durban (Sud Africa); Sua Em.za Rev.ma Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (Città del Vaticano); Sua Em.za Rev.ma Card. Péter Erdő, Arcivescovo di Esztergom-Budapest, Presidente della Conferenza Episcopale (Ungheria), Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali dell'Europa (C.C.E.E.); Sua Em.za Rev.ma Card. Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay (India), Segretario Generale della "Federation of Asian Bishops' Conferences" (F.A.B.C.); Sua Em.za Rev.ma Card. Odilo Pedro Scherer, Arcivescovo di São Paulo (Brasile); Sua Em.za Rev.ma Card. Laurent Monsengwo Pasinya, Arcivescovo di Kinshasa (Rep. Democratica del Congo); Sua Em.za Rev.ma Card. Donald William Wuerl, Arcivescovo di Washington (Stati Uniti d'America); Sua Em.za Rev.ma Card. Luis Antonio G. Tagle, Arcivescovo di Manila (Filippine); Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halyč degli Ucraini; Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto (Italia); Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Salvatore Fisichella, Arcivescovo titolare di Voghenza, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (Città del Vaticano); Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Santiago Jaime Silva Retamales, Vescovo titolare di Bela, Ausiliare di Valparaíso (Cile), Segretario Generale del Consiglio Episcopale Latinoamericano (C.E.L.AM.).
    Sono stati trattenuti nelle loro rispettive sedi da impegni pastorali Sua Em.za Rev.ma Card. Christoph Schönborn, O.P., Arcivescovo di Wien, Presidente della Conferenza Episcopale (Austria); Sua Em.za Rev.ma Card. George Pell, Arcivescovo di Sydney (Australia); Sua Em.za Rev.ma Card. Timothy Michael Dolan, Arcivescovo di New York, Presidente della Conferenza Episcopale (Stati Uniti d’America).
    Secondo l’ordine del giorno l’Eccellentissimo Segretario Generale ha presentato un’accurata e particolareggiata analisi degli argomenti emergenti dalle Proposizioni della recente XIII Assemblea sinodale, raggruppando in tre grandi sezioni i temi relativi alla trasmissione della fede nella nuova evangelizzazione.
    È poi seguita una discussione, prima in due gruppi linguistici italiano e inglese e poi nella sessione plenaria, dalla quale sono scaturiti utili elementi da sottoporre al Santo Padre Benedetto XVI in vista dell’Esortazione Postsinodale che l’Assemblea ha chiesto al Papa di promulgare.
    Il mandato missionario che il Signore rivolge agli apostoli tocca oggi l’impegno della Chiesa nella nuova evangelizzazione, con la quale si rivolge alla comunità umana universale, protagonista di mutamenti costanti nel processo di globalizzazione in un clima culturale e morale di secolarizzazione e agnosticismo. Tale situazione rappresenta anche una sfida e una possibilità per l’annuncio del Vangelo. Di fronte a tali sfide si richiedono un rinnovato dinamismo delle comunità ecclesiali, nuovi linguaggi e nuovi mezzi e soprattutto testimoni credibili perché sia trasmessa la fede alle nuove generazioni nei nuovi contesti sociali, dove le comunità naturali e tradizionali, quali la famiglia, la parrocchia e la scuola, ritrovano con particolare urgenza il loro proprio impegno educativo alla fede. La Chiesa fa affidamento su queste cooperazioni perché la sua missione di evangelizzare trovi rinnovato impulso attraverso l’annuncio, l’iniziazione, la liturgia, la santità di vita.
    La Chiesa svolge oggi questa opera di novità nell’annuncio attraverso tutti i soggetti responsabili, pastori e fedeli laici. E il Vangelo che annuncia coinvolge tutto l’uomo ed è destinato a ogni uomo: battezzati, credenti allontanatisi dalla pratica ecclesiale della fede, non credenti, indifferenti, credenti di altre confessioni cristiane, credenti di altre confessioni religiose, secondo il mandato del Signore Risorto.
    Fissata la data della prossima riunione nei giorni 23-24 gennaio 2013, il Consiglio ha concluso i lavori della seconda riunione con l’Angelus, chiedendo alla Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, Stella della nuova evangelizzazione, protezione e intercessione perché i frutti del Sinodo raggiungano l’intera comunità ecclesiale per alimentare l’opera di chi nell’annuncio del Vangelo trasmette la fede cristiana agli uomini del nostro tempo.

    Bollettino Ufficiale Santa Sede


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    MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI A SUA SANTITÀ BARTOLOMEO I, PATRIARCA ECUMENICO, PER LA FESTA DI S. ANDREA, 30.11.2012

    Nel quadro del tradizionale scambio di Delegazioni per le rispettive feste dei Santi Patroni, il 29 giugno a Roma per la celebrazione dei Santi apostoli Pietro e Paolo e il 30 novembre a Istanbul per la celebrazione di Sant’Andrea apostolo, il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, guida quest’anno la Delegazione della Santa Sede per la Festa del Patriarcato Ecumenico. Il cardinale Koch è accompagnato dal vescovo Brian Farrell, segretario del Dicastero, e da Monsignor Andrea Palmieri, sottosegretario. Ad Istanbul, si è unito alla delegazione il nunzio apostolico in Turchia, l’arcivescovo Antonio Lucibello. La Delegazione della Santa Sede ha preso parte alla solenne Divina Liturgia presieduta da Sua Santità Bartolomeo I nella chiesa patriarcale del Fanar, ed ha avuto un incontro con il Patriarca e conversazioni con la Commissione sinodale incaricata delle relazioni con la Chiesa cattolica. Il cardinale Koch ha consegnato al Patriarca Ecumenico un messaggio autografo del Santo Padre, di cui ha dato pubblica lettura alla conclusione della Divina Liturgia, accompagnato da un dono. Il cardinale ha inoltre incontrato i rappresentanti della comunità cattolica locale e si è intrattenuto in una conversazione con il Comitato ecumenico del Vicariato apostolico della Chiesa cattolica d’Istanbul.
    Pubblichiamo di seguito il testo del Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI al Patriarca Ecumenico:

    MESSAGGIO DEL SANTO PADRE


    A Sua Santità Bartolomeo I
    Arcivescovo di Costantinopoli
    Patriarca Ecumenico

    «Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori» (Ef 3, 17)

    Animato da sentimenti di gioia profonda e di vicinanza fraterna, vorrei oggi fare mio questo auspicio, che san Paolo rivolge alla comunità cristiana di Efeso, per formularlo a lei, Santità, ai membri del Santo Sinodo, al clero e a tutti i fedeli, riuniti in questo giorno di festa per celebrare la grande solennità di sant’Andrea. Seguendo l’esempio dell’Apostolo, anche io, in quanto vostro fratello nella fede, «piego le ginocchia davanti al Padre» (Ef 3, 14), per chiedere che vi conceda «di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito» (Ef 3, 16) e di «conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza» (Ef 3, 19).
    Lo scambio di Delegazioni tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli, che si rinnova ogni anno in occasione delle rispettive feste patronali di sant’Andrea al Fanar e dei santi Pietro e Paolo a Roma, testimonia in modo concreto il legame di vicinanza fraterna che ci unisce. È una comunione profonda e reale, sebbene ancora imperfetta, che si fonda non su ragioni umane di cortesia e di convenienza, ma sulla fede comune nel Signore Gesù Cristo, il cui Vangelo di salvezza ci è pervenuto grazie alla predicazione e alla testimonianza degli apostoli, suggellato dal sangue del martirio. Potendo contare su questo solido fondamento, possiamo procedere insieme con fiducia nel cammino che conduce verso il ripristino della piena comunione. In questo cammino, grazie anche al sostegno assiduo e attivo di Vostra Santità, abbiamo compiuto tanti progressi, per i quali le sono molto riconoscente. Anche se la strada da percorrere può sembrare ancora lunga e difficile, la nostra intenzione di proseguire in questa direzione resta immutata, confortati dalla preghiera che nostro Signore Gesù Cristo ha rivolto al Padre: «siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda» (Gv 17, 21).
    Santità, in questo momento desidero rinnovarle l’espressione della mia viva riconoscenza per le parole pronunciate al termine della celebrazione per il cinquantesimo anniversario dell’apertura del concilio Vaticano II e per l’apertura dell’Anno della fede, che si è tenuta a Roma a ottobre, parole mediante le quali lei ha saputo farsi interprete dei sentimenti di tutti i presenti. Conservo vivi ricordi della sua visita a Roma in quella circostanza, durante la quale abbiamo avuto l’opportunità di rinnovare i vincoli della nostra sincera e autentica amicizia. Questa amicizia sincera che è nata tra di noi, con una grande visione comune delle responsabilità alle quali siamo chiamati come cristiani e come pastori del gregge che Dio ci ha affidato, è motivo di grande speranza affinché si sviluppi una collaborazione sempre più intensa, nel compito urgente di rendere, con rinnovato vigore, testimonianza del messaggio evangelico al mondo contemporaneo. Ringrazio inoltre di tutto cuore lei, Santità, e il Santo Sinodo del Patriarcato Ecumenico per aver voluto inviare un delegato fraterno affinché partecipasse all’Assemblea ordinaria generale del Sinodo de vescovi sul tema: «La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana».
    La sfida più urgente, sulla quale ci siamo sempre trovati in totale accordo con Vostra Santità, è oggi quella di come far giungere l’annuncio dell’amore misericordioso di Dio all’uomo del nostro tempo, così spesso distratto, più o meno incapace di una riflessione profonda sul senso stesso della sua esistenza, preso come tale a partire da progetti e da utopie che non possono che deluderlo.
    La Chiesa non ha altro messaggio oltre al «Vangelo di Dio» (Rm 1, 1) e non ha altro metodo oltre all’annuncio apostolico, sostenuto e garantito dalla testimonianza di santità della vita dei pastori e del popolo di Dio. Il Signore Gesù ci ha detto che «la messe è molta» (Lc 10, 2), e non possiamo accettare che vada perduta a causa delle nostre debolezze e delle nostre divisioni.
    Santità, nella Divina liturgia odierna che avete celebrato in onore di sant’Andrea, patrono del Patriarcato ecumenico, avete pregato «per la pace nel mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l’unione di tutti». Con tutti i fratelli e le sorelle cattolici, mi unisco alla vostra preghiera. La piena comunione alla quale aspiriamo, è un dono che viene da Dio. A Lui, «che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi» (Ef 3, 20), rivolgiamo con fiducia la nostra supplica, per intercessione di sant’Andrea e di san Pietro, suo fratello.
    Con questi sentimenti di sincero affetto in Cristo Signore, rinnovo i miei cordiali auguri e scambio con lei, Santità, un abbraccio fraterno.
    Dal Vaticano, 23 novembre 2012


    BENEDICTUS PP. XVI

    © Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

    (Traduzione Osservatore Romano)


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    UDIENZA AL PELLEGRINAGGIO DELLA GENTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE PROMOSSO DAL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI IN OCCASIONE DELL’ANNO DELLA FEDE, 01.12.2012

    Alle ore 12 di oggi, nell’Aula Paolo VI, il Papa riceve in udienza i partecipanti al pellegrinaggio della "Gente dello spettacolo viaggiante", promosso nell’ambito dell’Anno della fede dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, in collaborazione con la Diocesi di Roma e con la Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. Sono presenti migliaia di circensi, fieranti, burattinai, artisti di strada, esponenti di bande musicali, musica meccanica, gruppi folcloristici e madonnari.
    Dopo saluto del Presidente del Dicastero, Em.mo Card. Antonio Maria Vegliò, alcune testimonianze e l’esibizione di due gruppi, il Santo Padre Benedetto XVI rivolge ai presenti il discorso che riportiamo di seguito:

    DISCORSO DEL SANTO PADRE

    Cari fratelli e sorelle!

    Sono lieto di dare il mio benvenuto a tutti voi e vi ringrazio per il vostro benvenuto! Siete qui convenuti così numerosi, per incontrare il Successore di san Pietro e per manifestare, anche a nome di tanti che lavorano nello spettacolo viaggiante, la gioia di essere cristiani e di appartenere alla Chiesa. Saluto e ringrazio il Cardinale Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, che, in collaborazione con la Diocesi di Roma e con la Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, ha organizzato questo evento. Grazie Eminenza! Sono grato anche ai vostri rappresentanti, che ci hanno offerto le loro testimonianze e un bellissimo piccolo spettacolo, come pure a quanti hanno contribuito a preparare questo appuntamento, che si colloca nell’Anno della fede, occasione importante per professare apertamente la fede nel Signore Gesù.
    Ciò che anzitutto contraddistingue la vostra grande famiglia è la capacità di usare il linguaggio particolare e specifico della vostra arte. L’allegria degli spettacoli, la gioia ricreativa del gioco, la grazia delle coreografie, il ritmo della musica costituiscono proprio una via immediata di comunicazione per mettersi in dialogo con i piccoli e con i grandi, suscitando sentimenti di serenità, di gioia, di concordia. Con la varietà delle vostre professioni e l’originalità delle esibizioni, voi sapete stupire e suscitare meraviglia, offrire occasioni di festa e di sano divertimento.
    Cari amici, proprio a partire da queste caratteristiche e con il vostro stile, voi siete chiamati a testimoniare quei valori che fanno parte della vostra tradizione: l’amore per la famiglia, la premura per i piccoli, l’attenzione ai disabili, la cura dei malati, la valorizzazione degli anziani e del loro patrimonio di esperienze. Nel vostro ambiente si conserva vivo il dialogo tra le generazioni, il senso dell’amicizia, il gusto del lavoro di squadra. Accoglienza e ospitalità vi sono proprie, così come l’attenzione a dare risposta ai desideri più autentici, soprattutto delle giovani generazioni. I vostri mestieri richiedono rinuncia e sacrificio, responsabilità e perseveranza, coraggio e generosità: virtù che la società odierna non sempre apprezza, ma che hanno contribuito a formare, nella vostra grande famiglia, intere generazioni. Conosco anche i numerosi problemi legati alla vostra condizione itinerante, quali l’istruzione dei figli, la ricerca di luoghi adatti per gli spettacoli, le autorizzazioni per le rappresentazioni e i permessi di soggiorno per gli stranieri. Mentre auspico che le Amministrazioni pubbliche, riconoscendo la funzione sociale e culturale dello spettacolo viaggiante, si impegnino per la tutela della vostra categoria, incoraggio sia voi sia la società civile a superare ogni pregiudizio e ricercare sempre un buon inserimento nelle realtà locali.
    Cari fratelli e sorelle, la Chiesa si rallegra per l’impegno che dimostrate ed apprezza la fedeltà alle tradizioni, di cui a ragione andate fieri. Essa stessa che è pellegrina, come voi, in questo mondo, vi invita a partecipare alla sua missione divina attraverso il vostro lavoro quotidiano. La dignità di ogni uomo si esprime anche nell’esercizio onesto delle professionalità acquisite e nel praticare quella gratuità che permette di non lasciarsi determinare da tornaconti economici. Così anche voi, mentre ponete attenzione alla qualità delle vostre realizzazioni e degli spettacoli, non mancate di vigilare affinché, con i valori del Vangelo, possiate continuare ad offrire alle giovani generazioni la speranza e l’incoraggiamento di cui necessitano, soprattutto rispetto alle difficoltà della vita, alle tentazioni della sfiducia, della chiusura in se stessi e del pessimismo, che impediscono di cogliere la bellezza dell’esistenza.
    Benché la vita itinerante impedisca di far parte stabilmente di una comunità parrocchiale e non faciliti la regolare partecipazione alla catechesi e al culto divino, anche nel vostro mondo si rende necessaria una nuova evangelizzazione. Auspico che possiate trovare, presso le comunità in cui sostate, persone accoglienti e disponibili, capaci di venire incontro alle vostre necessità spirituali. Non dimenticate, però, che è la famiglia la via primaria di trasmissione della fede, la piccola Chiesa domestica chiamata a far conoscere Gesù e il suo Vangelo e ad educare secondo la legge di Dio, affinché ognuno possa giungere alla piena maturità umana e cristiana (cfr Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 2). Le vostre famiglie siano sempre scuole di fede e di carità, palestre di comunione e di fraternità.
    Cari artisti e operatori dello spettacolo viaggiante, vi ripeto quanto ho affermato all’inizio del mio Pontificato: «Non vi è niente di più bello che essere raggiunti, sorpresi dal Vangelo, da Cristo. Non vi è niente di più bello che conoscere Lui e comunicare agli altri l’amicizia con Lui… Solo in quell’amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione umana. Solo in quell’amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera» (Omelia nella S. Messa per l’inizio del Pontificato, 24 aprile 2004). Nell’assicurarvi la vicinanza della Chiesa, che condivide il vostro cammino, vi affido tutti alla Santa Vergine Maria, la «stella del cammino», che con la sua materna presenza ci accompagna in ogni momento della vita.

    Chers amis, votre charisme consiste à donner aux autres la joie, le sens de la fête et de la beauté. Que votre joie trouve sa source en Dieu et qu’elle soit fortement associée à la confiance en Lui et en son amour, une joie pleine d’humilité et de foi. Devenez donc des imitateurs de Dieu et cheminez dans la charité (cf. Eph 5, 1-2), en apportant à tous la joie de la foi.

    Dear friends, you spread around you a joyful atmosphere and you ease the burden of daily work. May you also be men and women with a strong inner self, open to contemplation and dialogue with God. I pray that your faith in Christ and your devotion to the Blessed Virgin Mary may sustain you in your life and work.

    Liebe Freunde, eure Welt kann ein Laboratorium im Bereich der großen Themenstellungen der Ökumene und der Begegnung mit Menschen werden, die anderen Religionen angehören. Euer Glaube möge euch leiten, wahre Zeugen Gottes und seiner Liebe zu sein, Gemeinden, die in Brüderlichkeit, in Frieden und Solidarität vereint sind.

    Queridos amigos profesionales del espectáculo itinerante, en la Exhortación Apostólica post-sinodal Verbum Domini, en el párrafo dedicado a los emigrantes, manifestaba mi deseo de que «se hagan ellos mismos anunciadores de la Palabra de Dios y testigos de Jesús Resucitado, esperanza del mundo» (n. 105). Hoy con gran confianza repito también a Ustedes este deseo, y a los agentes de pastoral, que os acompañan con admirable dedicación.

    A ciascuno di voi ed alle vostre famiglie e comunità imparto di cuore la Benedizione Apostolica. Grazie.



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    LETTERA APOSTOLICA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI IN FORMA DI MOTU PROPRIO "INTIMA ECCLESIAE NATURA" SUL SERVIZIO DELLA CARITÀ, 01.12.2012

    BENEDETTO XVI

    Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" sul SERVIZIO DELLA CARITÀ

    Proemio

    «L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti (leiturgia), servizio della carità (diakonia). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l’uno dall’altro» (Lett. enc. Deus caritas est, 25).

    Anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza (cfr ibidem); tutti i fedeli hanno il diritto ed il dovere di impegnarsi personalmente per vivere il comandamento nuovo che Cristo ci ha lasciato (cfr Gv 15,12), offrendo all’uomo contemporaneo non solo aiuto materiale, ma anche ristoro e cura dell’anima (cfr Lett. enc. Deus caritas est, 28). All’esercizio della diakonia della carità la Chiesa è chiamata anche a livello comunitario, dalle piccole comunità locali alle Chiese particolari, fino alla Chiesa universale; per questo c’è bisogno anche di un’«organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato» (cfr ibid., 20), organizzazione articolata pure mediante espressioni istituzionali.

    A proposito di questa diakonia della carità, nella Lettera enciclica Deus caritas est segnalavo che «alla struttura episcopale della Chiesa […] corrisponde il fatto che, nelle Chiese particolari, i Vescovi quali successori degli Apostoli portino la prima responsabilità della realizzazione» del servizio della carità (n. 32), e notavo che «il Codice di Diritto Canonico, nei canoni riguardanti il ministero episcopale, non tratta espressamente della carità come di uno specifico ambito dell'attività episcopale» (ibidem). Anche se «il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi ha approfondito più concretamente il dovere della carità come compito intrinseco della Chiesa intera e del Vescovo nella sua Diocesi» (ibidem), rimaneva comunque il bisogno di colmare la suddetta lacuna normativa in modo da esprimere adeguatamente, nell'ordinamento canonico, l'essenzialità del servizio della Carità nella Chiesa ed il suo rapporto costitutivo con il ministero episcopale, tratteggiando i profili giuridici che tale servizio comporta nella Chiesa, soprattutto se esercitato in maniera organizzata e col sostegno esplicito dei Pastori.

    In tale prospettiva, perciò, col presente Motu Proprio intendo fornire un quadro normativo organico che serva meglio ad ordinare, nei loro tratti generali, le diverse forme ecclesiali organizzate del servizio della carità, che è strettamente collegata alla natura diaconale della Chiesa e del ministero episcopale.

    E’ importante, comunque, tenere presente che «l’azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende percepibile l’amore per l’uomo, un amore che si nutre dell’incontro con Cristo» (ibid., 34). Pertanto, nell’attività caritativa, le tante organizzazioni cattoliche non devono limitarsi ad una mera raccolta o distribuzione di fondi, ma devono sempre avere una speciale attenzione per la persona che è nel bisogno e svolgere, altresì, una preziosa funzione pedagogica nella comunità cristiana, favorendo l’educazione alla condivisione, al rispetto e all’amore secondo la logica del Vangelo di Cristo. L’attività caritativa della Chiesa, infatti, a tutti i livelli, deve evitare il rischio di dissolversi nella comune organizzazione assistenziale, divenendone una semplice variante (cfr ibid., 31).

    Le iniziative organizzate che, nel settore della carità, vengono promosse dai fedeli nei vari luoghi sono molto differenti tra di loro e richiedono un’appropriata gestione. In modo particolare, si è sviluppata a livello parrocchiale, diocesano, nazionale ed internazionale l'attività della «Caritas», istituzione promossa dalla Gerarchia ecclesiastica, che si è giustamente guadagnata l’apprezzamento e la fiducia dei fedeli e di tante altre persone in tutto il mondo per la generosa e coerente testimonianza di fede, come pure per la concretezza nel venire incontro alle richieste dei bisognosi. Accanto a quest'ampia iniziativa, sostenuta ufficialmente dall'autorità della Chiesa, nei vari luoghi sono sorte molteplici altre iniziative, scaturite dal libero impegno di fedeli che, in forme differenti, vogliono contribuire col proprio sforzo a testimoniare concretamente la carità verso i bisognosi. Le une e le altre sono iniziative diverse per origine e per regime giuridico, pur esprimendo egualmente sensibilità e desiderio di rispondere ad un medesimo richiamo.

    La Chiesa in quanto istituzione non può dirsi estranea alle iniziative promosse in modo organizzato, libera espressione della sollecitudine dei battezzati per le persone ed i popoli bisognosi. Perciò i Pastori le accolgano sempre come manifestazione della partecipazione di tutti alla missione della Chiesa, rispettando le caratteristiche e l’autonomia di governo che, secondo la loro natura, competono a ciascuna di esse quali manifestazione della libertà dei battezzati.

    Accanto ad esse, l’autorità ecclesiastica ha promosso, di propria iniziativa, opere specifiche, attraverso le quali provvede istituzionalmente ad incanalare le elargizioni dei fedeli, secondo forme giuridiche e operative adeguate che consentano di arrivare più efficacemente a risolvere i concreti bisogni.

    Tuttavia, nella misura in cui dette attività siano promosse dalla Gerarchia stessa, oppure siano esplicitamente sostenute dall'autorità dei Pastori, occorre garantire che la loro gestione sia realizzata in accordo con le esigenze dell'insegnamento della Chiesa e con le intenzioni dei fedeli, e che rispettino anche le legittime norme date dall'autorità civile. Davanti a queste esigenze, si rendeva necessario determinare nel diritto della Chiesa alcune norme essenziali, ispirate ai criteri generali della disciplina canonica, che rendessero esplicite in questo settore di attività le responsabilità giuridiche assunte in materia dai vari soggetti implicati, delineando, in modo particolare, la posizione di autorità e di coordinamento al riguardo che spetta al Vescovo diocesano. Dette norme dovevano avere, tuttavia, sufficiente ampiezza per comprendere l’apprezzabile varietà di istituzioni di ispirazione cattolica, che come tali operano in questo settore, sia quelle nate su impulso dalla stessa Gerarchia, sia quelle sorte dall’iniziativa diretta dei fedeli, ma accolte ed incoraggiate dai Pastori del luogo. Pur essendo necessario stabilire norme a questo riguardo, occorreva però tener conto di quanto richiesto dalla giustizia e dalla responsabilità che i Pastori assumono di fronte ai fedeli, nel rispetto della legittima autonomia di ogni ente.

    Parte dispositiva

    Di conseguenza, su proposta del Cardinale Presidente del Pontificio Consiglio «Cor Unum», sentito il parere del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, stabilisco e decreto quanto segue:

    Art. 1

    § 1. I fedeli hanno il diritto di associarsi e d'istituire organismi che mettano in atto specifici servizi di carità, soprattutto in favore dei poveri e dei sofferenti. Nella misura in cui risultino collegati al servizio di carità dei Pastori della Chiesa e/o intendano avvalersi per tale motivo del contributo dei fedeli, devono sottoporre i propri Statuti all'approvazione della competente autorità ecclesiastica ed osservare le norme che seguono.

    § 2. Negli stessi termini, è anche diritto dei fedeli costituire fondazioni per finanziare concrete iniziative caritative, secondo le norme dei cann. 1303 CIC e 1047 CCEO. Se questo tipo di fondazioni rispondesse alle caratteristiche indicate nel § 1 andranno anche osservate, congrua congruis referendo, le disposizioni della presente legge.

    § 3. Oltre ad osservare la legislazione canonica, le iniziative collettive di carità a cui fa riferimento il presente Motu Proprio sono tenute a seguire nella propria attività i principi cattolici e non possono accettare impegni che in qualche misura possano condizionare l'osservanza dei suddetti principi.

    § 4. Gli organismi e le fondazioni promossi con fini di carità dagli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica sono tenuti all'osservanza delle presenti norme ed in essi deve anche seguirsi quanto stabilito dai cann. 312 § 2 CIC e 575 § 2 CCEO.

    Art. 2

    § 1. Negli Statuti di ciascun organismo caritativo a cui fa riferimento l'articolo precedente, oltre alle cariche istituzionali ed alle strutture di governo secondo il can. 95 § 1 CIC, saranno espressi anche i principi ispiratori e le finalità dell'iniziativa, le modalità di gestione dei fondi, il profilo dei propri operatori, nonché i rapporti e le informazioni da presentare all'autorità ecclesiastica competente.

    § 2. Un organismo caritativo può usare la denominazione di "cattolico" solo con il consenso scritto dell'autorità competente, come indicato dal can. 300 CIC.

    § 3. Gli organismi promossi dai fedeli ai fini della carità possono avere un Assistente ecclesiastico nominato a norma degli Statuti, secondo i cann. 324 § 2 e 317 CIC.

    § 4. Allo stesso tempo, l'autorità ecclesiastica tenga presente il dovere di regolare l'esercizio dei diritti dei fedeli secondo i cann. 223 § 2 CIC e 26 § 3 CCEO, onde venga evitato il moltiplicarsi delle iniziative di servizio di carità a detrimento dell'operatività e dell'efficacia rispetto ai fini che si propongono.

    Art. 3

    § 1. Agli effetti degli articoli precedenti, s'intende per autorità competente, nei rispettivi livelli, quella indicata dai cann. 312 CIC e 575 CCEO.

    § 2. Trattandosi di organismi non approvati a livello nazionale, anche se operanti in varie diocesi, per autorità competente si intende il Vescovo diocesano del luogo dove l'ente abbia la sua sede principale. In ogni caso, l'organizzazione ha il dovere di informare i Vescovi delle altre diocesi ove operasse, e di rispettare le loro indicazioni riguardanti le attività delle varie entità caritative presenti in diocesi.

    Art. 4

    § 1. Il Vescovo diocesano (cfr can. 134 § 3 CIC e can. 987 CCEO) esercita la propria sollecitudine pastorale per il servizio della carità nella Chiesa particolare a lui affidata in qualità di Pastore, guida e primo responsabile di tale servizio.

    § 2. Il Vescovo diocesano favorisce e sostiene iniziative ed opere di servizio al prossimo nella propria Chiesa particolare, e suscita nei fedeli il fervore della carità operosa come espressione di vita cristiana e di partecipazione alla missione della Chiesa, come segnalato dai cann. 215 e 222 CIC e 25 e 18 CCEO.

    § 3. Spetta al rispettivo Vescovo diocesano vigilare affinché nell'attività e nella gestione di questi organismi siano sempre osservate le norme del diritto universale e particolare della Chiesa, nonché le volontà dei fedeli che avessero fatto donazioni o lasciti per queste specifiche finalità (cfr cann. 1300 CIC e 1044 CCEO).

    Art. 5

    Il Vescovo diocesano assicuri alla Chiesa il diritto di esercitare il servizio della carità, e curi che i fedeli e le istituzioni sottoposte alla sua vigilanza osservino la legittima legislazione civile in materia.

    Art. 6

    E' compito del Vescovo diocesano, come indicato dai cann. 394 § 1 CIC e 203 § 1 CCEO, coordinare nella propria circoscrizione le diverse opere di servizio di carità, sia quelle promosse dalla Gerarchia stessa, sia quelle rispondenti all'iniziativa dei fedeli, fatta salva l'autonomia che loro competesse secondo gli Statuti di ciascuna. In particolare, curi che le loro attività mantengano vivo lo spirito evangelico.

    Art. 7

    § 1. Le entità di cui all'art. 1 § 1 sono tenute a selezionare i propri operatori tra persone che condividano, o almeno rispettino, l'identità cattolica di queste opere.

    § 2. Per garantire la testimonianza evangelica nel servizio della carità, il Vescovo diocesano curi che quanti operano nella pastorale caritativa della Chiesa, accanto alla dovuta competenza professionale, diano esempio di vita cristiana e testimonino una formazione del cuore che documenti una fede all'opera nella carità. A tale scopo provveda alla loro formazione anche in ambito teologico e pastorale, con specifici curricula concertati con i dirigenti dei vari organismi e con adeguate offerte di vita spirituale.

    Art. 8

    Ove fosse necessario per numero e varietà di iniziative, il Vescovo diocesano stabilisca nella Chiesa a lui affidata un ufficio che a nome suo orienti e coordini il servizio della carità.

    Art. 9

    § 1. Il Vescovo favorisca la creazione, in ogni parrocchia della sua circoscrizione, d'un servizio di «Caritas» parrocchiale o analogo, che promuova anche un’azione pedagogica nell’ambito dell’intera comunità per educare allo spirito di condivisione e di autentica carità. Qualora risultasse opportuno, tale servizio sarà costituito in comune per varie parrocchie dello stesso territorio.

    § 2. Al Vescovo ed al parroco rispettivo spetta assicurare che, nell'ambito della parrocchia, insieme alla «Caritas» possano coesistere e svilupparsi altre iniziative di carità, sotto il coordinamento generale del parroco, tenendo conto tuttavia di quanto indicato nell'art. 2 § 4.

    § 3. E' dovere del Vescovo diocesano e dei rispettivi parroci evitare che in questa materia i fedeli possano essere indotti in errore o in malintesi, sicché dovranno impedire che attraverso le strutture parrocchiali o diocesane vengano pubblicizzate iniziative che, pur presentandosi con finalità di carità, proponessero scelte o metodi contrari all'insegnamento della Chiesa.

    Art. 10

    § 1. Al Vescovo spetta la vigilanza sui beni ecclesiastici degli organismi caritativi soggetti alla sua autorità.

    § 2. E' dovere del Vescovo diocesano assicurarsi che i proventi delle collette svolte ai sensi dei cann. 1265 e 1266 CIC, e cann. 1014 e 1015 CCEO, vengano destinati alle finalità per cui siano stati raccolti [cann. 1267 CIC, 1016 CCEO).

    § 3. In particolare, il Vescovo diocesano deve evitare che gli organismi di carità che gli sono soggetti siano finanziati da enti o istituzioni che perseguono fini in contrasto con la dottrina della Chiesa. Parimenti, per non dare scandalo ai fedeli, il Vescovo diocesano deve evitare che organismi caritativi accettino contributi per iniziative che, nella finalità o nei mezzi per raggiungerle, non corrispondano alla dottrina della Chiesa.

    § 4. In modo particolare, il Vescovo curi che la gestione delle iniziative da lui dipendenti sia testimonianza di sobrietà cristiana. A tale scopo vigilerà affinché stipendi e spese di gestione, pur rispondendo alle esigenze della giustizia ed ai necessari profili professionali, siano debitamente proporzionate ad analoghe spese della propria Curia diocesana.

    § 5. Per consentire che l'autorità ecclesiastica di cui all'art. 3 § 1 possa esercitare il suo dovere di vigilanza, le entità menzionate nell'art. 1 § 1 sono tenute a presentare all’Ordinario competente il rendiconto annuale, nel modo indicato dallo stesso Ordinario.

    Art. 11

    Il Vescovo diocesano è tenuto, se necessario, a rendere pubblico ai propri fedeli il fatto che l'attività d'un determinato organismo di carità non risponda più alle esigenze dell'insegnamento della Chiesa, proibendo allora l'uso del nome "cattolico" ed adottando i provvedimenti pertinenti ove si profilassero responsabilità personali.

    Art. 12

    § 1. II Vescovo diocesano favorisca l'azione nazionale ed internazionale degli organismi di servizio della carità sottoposti alla sua cura, in particolare la cooperazione con le circoscrizioni ecclesiastiche più povere analogamente a quanto stabilito dai cann. 1274 § 3 CIC e 1021 § 3 CCEO.

    § 2. La sollecitudine pastorale per le opere di carità, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, può essere esplicata congiuntamente da vari Vescovi viciniori nei riguardi di più Chiese insieme, a norma del diritto. Se si trattasse di ambito internazionale, sia consultato preventivamente il competente Dicastero della Santa Sede. E’ opportuno, inoltre, che, per iniziative di carità a livello nazionale, sia consultato da parte del Vescovo l’ufficio relativo della Conferenza Episcopale.

    Art. 13

    Resta sempre integro il diritto dell'autorità ecclesiastica del luogo di dare il suo assenso alle iniziative di organismi cattolici da svolgere nell'ambito della sua competenza, nel rispetto della normativa canonica e dell'identità propria dei singoli organismi, ed è suo dovere di Pastore vigilare perché le attività realizzate nella propria diocesi si svolgano conformemente alla disciplina ecclesiastica, proibendole o adottando eventualmente i provvedimenti necessari se non la rispettassero.

    Art. 14

    Dove sia opportuno, il Vescovo promuova le iniziative di servizio della carità in collaborazione con altre Chiese o Comunità ecclesiali, fatte salve le peculiarità proprie di ciascuno.

    Art. 15

    § 1. II Pontificio Consiglio «Cor Unum» ha il compito di promuovere l'applicazione di questa normativa e di vigilare affinché sia applicata a tutti i livelli, ferma restando la competenza del Pontificio Consiglio per i Laici sulle associazioni di fedeli, prevista dall'art 133 della Cost. ap. Pastor Bonus, e quella propria della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e fatte salve le competenze generali degli altri Dicasteri e Organismi della Curia Romana. In particolare il Pontificio Consiglio «Cor Unum» curi che il servizio della carità delle istituzioni cattoliche in ambito internazionale si svolga sempre in comunione con le rispettive Chiese particolari.

    § 2. Al Pontificio Consiglio «Cor Unum» compete parimenti l'erezione canonica di organismi di servizio di carità a livello internazionale, assumendo successivamente i compiti disciplinari e di promozione che corrispondano in diritto.

    Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano «L'Osservatore Romano», ed entri in vigore il giorno 10 dicembre 2012.

    Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 Novembre 2012, ottavo Anno del Pontificato.

    BENEDICTUS PP XVI

    © Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana


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    SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL SIGNOR SCIARPELLETTI CLAUDIO , 01.12.2012

    IL TRIBUNALE

    Composto dai signori Magistrati

    1) Ill.mo Sig. Prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente
    2) Ill.mo Sig. Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier, Giudice estensore
    3) Ill.mo Sig. Prof. Avv. Venerando Marano, Giudice
    riunito in Camera di Consiglio

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel procedimento penale prot. N. 19/12 Reg. Gen. Pen.

    a carico di

    SCIARPELLETTI CLAUDIO, (...) nato a Roma il 29 luglio 1964, cittadino italiano, residente a (...), difeso in giudizio dall’Avv. Gianluca Benedetti, elettivamente domiciliato nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale,

    imputato

    del reato di favoreggiamento, ai sensi dell’art. 225 c.p.

    Fatto e diritto

    1. Con sentenza del 13 agosto 2012 il Giudice Istruttore presso questo Tribunale, Prof. Avv. Piero Antonio Bonnet, dichiarata la parziale chiusura dell’istruttoria ai sensi dell’art. 265 seg. c.p.p., rinviava Paolo Gabriele a giudizio davanti al Tribunale per il reato di furto aggravato ai sensi degli art. 402, 403, 1° e 404, 1° c.p.; dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato Claudio Sciarpelletti per il reato di violazione del segreto, ai sensi dell’art. 159 c.p., per carenza di prova e per il reato di concorso nel reato di furto aggravato, ai sensi degli art. 63, 402, 403, 1° e 404, 1° c.p., per insufficienza di prove; rinviava il medesimo Claudio Sciarpelletti a giudizio davanti al Tribunale per il reato di favoreggiamento ai sensi dell’art. 225 c.p. Chiedeva quindi la notifica della sentenza al Promotore di giustizia, agli imputati ed ai loro difensori ed al Corpo della Gendarmeria.

    Con atto del 4 settembre 2012 il Promotore di Giustizia, vista la sentenza del Giudice Istruttore del 13 agosto 2012, chiedeva al Presidente di questo Tribunale di voler emettere decreto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo nei confronti di Paolo Gabriele e di Claudio Sciarpelletti, per rispondere ciascuno dei reati ad essi ascritti nella sentenza istruttoria.

    A seguito di tale richiesta il Presidente del Tribunale provvedeva con Decreto del 17 settembre 2012, nel quale ordinava la citazione di Paolo Gabriele e Claudio Sciarpelletti a comparire dinanzi al Tribunale, nell’aula delle udienze, il giorno 29 settembre 2012 alle ore 9, 30, con l’avvertenza che non comparendo sarebbero stati giudicati in contumacia.

    Nello stesso provvedimento era stabilita la composizione del collegio giudicante nelle persone dei magistrati Prof. Giuseppe Dalla Torre Presidente, Prof. Avv. Paolo Papanti-Pelletier giudice, Prof. Avv. Venerando Marano giudice; si avvertivano i difensori che durante il termine per comparire avevano la facoltà di riscontrare, nel luogo dove si trovavano, le cose sequestrate, di esaminare in Cancelleria gli atti e documenti e di estrarne copia; si fissava al giorno 26 settembre 2012, alle ore 12,30, il termine utile per proporre le prove a difesa; si ordinava la notifica del Decreto con la richiesta del Promotore di Giustizia agli imputati, e la comunicazione al Promotore di Giustizia, ai difensori e al Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, custode della documentazione per la quale il Giudice Istruttore aveva disposto il sequestro giudiziario con la citata sentenza del 13 agosto 2012.

    2. In data 21 settembre 2012 il difensore del Sig. Claudio Sciarpelletti, Avv. Gianluca Benedetti, presentava al Presidente del Tribunale istanza con la quale chiedeva la divisione dei procedimenti e la separata trattazione di quello relativo al suo assistito; con Decreto del giorno successivo il Presidente del Tribunale si riservava di provvedere in merito in udienza.

    Il medesimo Avv. Benedetti depositava in Cancelleria, in data 26 settembre 2012, una Memoria per l’udienza dibattimentale del 29 settembre 2012 con la quale reiterava l’istanza di separazione dei due citati procedimenti, motivando con la mancata connessione tra gli addebiti contestati ai due imputati o comunque con l’assenza di un’effettiva utilità della trattazione degli stessi nell’ambito del medesimo giudizio. Eccepiva inoltre la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Promotore di Giustizia e del Decreto di rinvio a giudizio, sostenendo che nella richiesta del Promotore l’imputazione di "favoreggiamento ai sensi dell’art. 225 c.p." non fosse idonea ad identificare la reale fattispecie di reato contestata (favoreggiamento reale o personale, distinto, quest’ultimo, in due distinte previsioni normative). La suddetta richiesta sarebbe anche nulla perché non conterrebbe l’"enunciazione del fatto", secondo quanto richiesto dall’art. 355 n. 2 c.p.p. Nella stessa Memoria inoltre si contestava nel merito che nel comportamento tenuto dall’imputato Sciarpelletti fosse configurabile il reato di favoreggiamento. Infine, venivano formulate istanze istruttorie, volte all’ammissione di prova per interrogatorio e per testi su circostanze specificamente enunciate, nonché all’acquisizione di varia documentazione.

    3. Con Decreto del 26 settembre 2012 il Presidente del Tribunale, con riferimento alle richieste degli Avv.ti Benedetti ed Arru, ammetteva i testi richiesti dalla difesa dei due imputati, ordinandone la citazione per l’udienza del 29 settembre; dichiarava non ammissibile la richiesta audizione quale testimone del Prof. Roberto Tatarelli, in quanto consulente tecnico d’ufficio, facendo riserva di sentirlo eventualmente in tale qualità; ammetteva il controesame dei testi; rilevava, quanto alla richiesta di esibizione del corpo del reato, che la documentazione di rilievo per la procedura era già acquisita al fascicolo di ufficio; riservava al Collegio la decisione circa la richiesta perizia dattiloscopica sulla "presunta pepita" e la richiesta di esibizione della planimetria dello studio dei Segretari particolari del Santo Padre, nonché l’acquisizione delle deposizioni rese da tutte le persone audite dalla Eminentissima Commissione Cardinalizia; non accoglieva, in quanto esorbitante dai poteri del Tribunale, la richiesta che detta Commissione Cardinalizia convocasse gli Em.mi Cardinali Ivan Dias e Georges Marie Martin Cottier.

    In data 27 settembre il Presidente del Tribunale autorizzava la Gendarmeria ad avvalersi dell’ausilio della Sig.ra Nadia Zappone, dipendente della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, per il controllo delle persone di sesso femminile autorizzate all’accesso nell’aula delle udienze nel corso del processo.

    4. Il dibattimento aveva inizio il giorno 29 settembre 2012. Nel corso dell’udienza il Tribunale emanava Ordinanza motivata nella quale, fra l’altro, con riferimento alla richiesta della difesa del Sig. Sciarpelletti, disponeva la divisione dei giudizi, ordinando la prosecuzione nei soli confronti dell’imputato Gabriele ed il rinvio, a data da destinarsi, del giudizio sul medesimo imputato Sciarpelletti.

    Con Decreto del 13 ottobre 2012 il Presidente del Tribunale citava l’imputato Sciarpelletti all’udienza del 5 novembre 2012 ed ammetteva i testi indicati dalla difesa nella citata memoria, ordinandone la citazione per la suddetta udienza.

    Con Memoria in data 22 ottobre 2012, depositata il giorno successivo, in previsione dell’udienza del 5 novembre 2012, l’Avv. Benedetti reiterava l’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Promotore di Giustizia e del Decreto presidenziale di rinvio a giudizio, sviluppando le tesi già prospettate nella Memoria depositata il 26 settembre 2012. Inoltre contestava la configurabilità del comportamento del suo assistito alla stregua della fattispecie criminosa ascrittagli: ciò, non solo per dibattere il merito, ma anche allo scopo di suffragare la tesi della nullità dei due citati provvedimenti per la mancata "enunciazione del fatto".

    Nella stessa Memoria venivano formulati i capitoli di prova per interrogatorio dell’imputato e di prova testimoniale nei confronti dei testi ammessi; veniva, richiesta l’acquisizione delle evidenze relative al traffico telefonico tra le utenze fisse o di telefonia cellulare tra i Sigg.ri Sciarpelletti e Gabriele, limitatamente agli ultimi 5 anni, nonché l’acquisizione di analoga documentazione relativamente alle comunicazioni di posta elettronica intercorse tra i medesimi soggetti; veniva infine richiesta l’acquisizione del fascicolo personale del Sig. Claudio Sciarpelletti e la trasmissione alla difesa dell’imputato degli "atti di udienza (interrogatorio, verbali e requisitoria del P.G. e difesa del difensore ecc.) del procedimento n.r.g. 8/12 successivi al 29/9/2012 e sentenza".

    5. Il giorno 5 novembre 2012 riprendeva il dibattimento nei soli confronti dell’imputato Sciarpelletti.

    Con Ordinanza motivata pronunciata nella stessa udienza il Tribunale respingeva l’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio; provvedeva in ordine all’ammissione dei capitoli di prova testimoniale; disponeva l’acquisizione agli atti di causa del fascicolo personale del Sig. Sciarpelletti; non ammetteva l’acquisizione delle evidenze relative al traffico telefonico e alle comunicazioni di posta elettronica tra il Sig. Sciarpelletti ed il Sig. Gabriele "poiché dalla eventuale acquisizione non potrebbero derivare elementi univoci di valutazione del tipo di rapporto intercorso tra i medesimi soggetti".

    Con Memoria del 9 novembre 2012, depositata in pari data, in previsione dell’udienza del giorno successivo, la difesa dell’imputato contestava il provvedimento di rigetto della domanda di nullità dei Decreti di citazione a giudizio emessi nei confronti dell’imputato e, in specie, di quello in data 13 ottobre 2012, illustrando le eccezioni già riferite in ordine alla mancata enunciazione del fatto, di cui all’art. 355, n. 2, c.p.p., e denunciando l’inesistenza di una nuova richiesta di rinvio a giudizio – e del conseguente Decreto presidenziale – dopo la pronuncia della Sentenza di condanna dell’altro imputato, Paolo Gabriele.

    Venivano inoltre reiterate le istanze istruttorie rigettate con l’Ordinanza del 5 novembre 2012, e specificamente la prova articolata in ordine alla mancata manutenzione del computer dell’imputato da parte del Sig. Paolo Gabriele nonché la richiesta di acquisizione del traffico telefonico e di posta elettronica intercorso tra tali due soggetti.

    6. Acquisiti i documenti ammessi, espletati l’interrogatorio dell’imputato e la prova per testi, udite la requisitoria del Promotore di Giustizia e la difesa orale dell’Avv. Benedetti, il Tribunale, all’udienza del 10 novembre 2012 pronunciava la sentenza, dando lettura del dispositivo.

    7. Al fine della risoluzione del caso, deve essere preliminarmente affrontato il problema, sollevato dalla difesa dell’imputato, della affermata nullità della richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal Promotore con suo atto del 4 settembre 2012 e del conseguente Decreto di citazione del Presidente del Tribunale in data 17 settembre 2012. In particolare, il Patrono dell’imputato sostiene la nullità della suddetta richiesta per la mancata "enunciazione del fatto"; il che peraltro avrebbe menomato il diritto di difesa.

    Il Collegio ritiene di non discostarsi dalla deliberazione su questo punto già assunta nell’Ordinanza pronunciata all’udienza del 29 settembre 2012, allorché il rigetto di tale eccezione è stato motivato in base alla circostanza che nella citata richiesta di rinvio a giudizio "è fatto rinvio alla sentenza istruttoria". E, in effetti, l’atto del Promotore di Giustizia del 4 settembre 2012, dopo l’intestazione, inizia con le seguenti parole: "Vista la sentenza del Giudice Istruttore del 13 agosto 2012", alle quali, dopo aver citato gli artt. 353 e 355 c.p.p., segue la richiesta al Presidente del Tribunale dell’emissione del "Decreto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo nei confronti delle seguenti persone per rispondere ciascuna dei reati ad essa ascritti nella sentenza istruttoria: (omissis) Sciarpelletti Claudio (…) imputato del reato di favoreggiamento ai sensi dell’art. 225 c.p. (…)".

    A sua volta, la Sentenza istruttoria contiene, sul punto, alle pagg. 32 e segg., un’esauriente descrizione della fattispecie criminosa, in base alla quale il Giudice Istruttore ha rinviato a giudizio il Sig. Sciarpelletti per il reato di favoreggiamento ai sensi dell’art. 225 c.p.

    La Sentenza istruttoria era stata peraltro preceduta dalla requisitoria scritta del Promotore di Giustizia, la quale al n. 7 (rectius: 8) ricostruisce dettagliatamente i fatti oggetto dell’indagine a carico del Sig. Sciarpelletti, del quale, conclusivamente, chiede il rinvio a giudizio per il reato di favoreggiamento (art. 225 c.p.).

    Non vi è dubbio pertanto che la relatio contenuta nell’atto del 4 settembre 2012 con cui il Promotore di Giustizia ha chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato Sciarpelletti valga ad integrare l’atto medesimo, quanto alla "enunciazione del fatto", di cui all’art. 355 c.p.p., sottraendolo a qualunque censura di nullità.

    Infine, va comunque rilevato, su questo punto, che se anche il suddetto atto del Promotore di richiesta di rinvio a giudizio dovesse considerarsi nullo, esso sarebbe comunque sanato, ai sensi dell’art. 140 c.p.p., dal fatto che la parte interessata è comparsa personalmente e tramite il suo difensore ed ha partecipato al dibattimento.

    Né vale rilevare – secondo quanto si legge nella Memoria difensiva del 9 novembre 2012 – che la citata norma non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, giacché essa dispone in ordine alla sanatoria degli atti nulli, mentre nel caso di specie si tratterebbe di un atto "inesistente". È agevole infatti replicare che, se anche l’atto in esame fosse affetto da "incertezza assoluta sulle persone, sul titolo del reato, sui fatti che determinano l’imputazione, o sull’autorità da cui emanano gli atti o i provvedimenti, o avanti la quale si deve comparire", ovvero da una serie di ulteriori gravi vizi, si applicherebbe comunque l’art. 363 c.p.p. che dispone per tali mancanze la sanzione della nullità dell’atto e non già quella della sua inesistenza, con la conseguente applicabilità dell’art. 140 c.p.p.

    Nel caso di specie deve ritenersi, in primo luogo, che non vi sia stata "incertezza assoluta" sui fatti che hanno determinato l’imputazione – dati i rilievi sopra svolti in ordine alla relatio alla sentenza di rinvio a giudizio – e che pertanto l’atto de quo non debba qualificarsi come nullo.

    In secondo luogo, si rileva che, se anche l’atto medesimo fosse in ipotesi nullo, interverrebbe comunque la sanatoria del citato art. 140 c.p.

    8. L’altro problema preliminare da affrontare riguarda la tesi, sostenuta anch’essa dalla difesa dell’imputato, secondo la quale nel giudizio in esame il Promotore di Giustizia avrebbe dovuto, dopo la pronuncia della sentenza nei confronti dell’imputato Gabriele, richiedere al Presidente del Tribunale una nuova citazione a giudizio nei confronti dell’imputato Sciarpelletti, giacché la precedente richiesta del 4 settembre 2012, emessa nei confronti di entrambi gli imputati, avrebbe "ormai esaurito la propria efficacia".

    Non è ben chiaro quale sia il fondamento giuridico della tesi qui riportata. È sufficiente pertanto ripercorrere la sequenza degli atti del procedimento per rilevare la perfetta linearità dello stesso e, di conseguenza, per affermarne l’esenzione da qualunque vizio.

    Dopo la sentenza del 13 agosto 2012, con la quale il Giudice Istruttore ha rinviato a giudizio, in particolare, il Sig. Claudio Sciarpelletti per il reato di favoreggiamento ai sensi dell’art. 255 c.p., il Promotore di Giustizia, con atto del 4 settembre 2012, ha chiesto al Presidente del Tribunale di voler emettere decreto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo nei confronti dei due imputati, per rispondere ciascuno dei reati ad essi ascritti nella Sentenza istruttoria.

    In calce a tale atto il Presidente del Tribunale, con suo Decreto del 17 settembre 2012, ha ordinato la citazione, in particolare, del Sig. Claudio Sciarpelletti a comparire dinanzi al Tribunale il giorno 29 settembre 2012.

    All’udienza ora indicata il Tribunale ha pronunciato Ordinanza motivata, con la quale ha, fra l’altro, disposto la divisione dei giudizi, ha ordinato la prosecuzione del giudizio in corso nei soli confronti dell’imputato Gabriele e ha rinviato "a data da determinarsi la prosecuzione del giudizio nei confronti dell’imputato Sciarpelletti".

    Terminato il giudizio nei confronti dell’imputato Gabriele, il Presidente del Tribunale, con suo Decreto del 13 ottobre 2012, visti gli atti sopra indicati, ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti del Sig. Claudio Sciarpelletti, ordinandone la citazione a comparire dinanzi al Tribunale medesimo all’udienza del 5 novembre 2012. Peraltro, nel medesimo Decreto il Presidente ha adottato altri provvedimenti, fra cui l’ammissione e la citazione dei testi, indicati dalla difesa dell’imputato prima dell’emissione dell’Ordinanza con la quale è stata disposta la divisione dei due giudizi.

    È pertanto evidente come le udienze che si sono tenute a partire da tale ultima data e, più in generale, tutta l’attività processuale successiva costituisca null’altro che la continuazione logica e giuridica del procedimento precedentemente iniziato nei confronti dei due imputati e poi diviso per ragioni di economia processuale.

    In particolare, è priva di qualunque fondamento e va pertanto rigettata la tesi della difesa, secondo la quale la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’imputato Sciarpelletti avrebbe "esaurito la propria efficacia".

    9. Accertata la legittimità del procedimento, occorre ora esaminare il merito della vicenda.

    La fattispecie criminosa per la quale l’imputato Sciarpelletti è stato rinviato a giudizio riguarda il reato di favoreggiamento, previsto dall’art. 225 c.p. La sentenza di rinvio a giudizio, alla quale – come detto – si riferisce per relationem la richiesta del Promotore del Decreto di citazione, dopo aver distinto le due figure del favoreggiamento reale e del favoreggiamento personale, ritiene che in quest’ultima fattispecie vadano inquadrate "le contrastanti versioni dei fatti forniti dall’imputato Claudio Sciarpelletti", le quali "possono aversi come un intralcio alle indagini", configurandosi come una elusione delle investigazioni dell’Autorità.

    Nella ricostruzione di tale fattispecie criminosa il Giudice Istruttore riferisce che, dopo il sequestro nell’ufficio del Sig. Sciarpelletti, avvenuto il 25 maggio 2012, di una busta contenente alcuni documenti recante sulla parte frontale la scritta "Personale P. Gabriele" e sul retro un timbro della Segreteria di Stato – Ufficio Informazioni e Documentazione, lo stesso Sig. Sciarpelletti ha fornito alla Polizia Giudiziaria, lo stesso giorno, la seguente versione: "Questa busta me l’ha data Paolo Gabriele circa un paio di anni fa, non ne sono matematicamente certo. Con Paolo non ho una grande amicizia ma vi è uno scambio di opinioni e per questo mi ha consegnato tutto il materiale contenuto nella busta affinché io gli esprimessi un parere. Preciso che quando Paolo mi ha dato la busta, questa era chiusa, e completamente in bianco, solo nella parte retrostante vi era il timbro a secco della Segreteria di Stato - Ufficio Informazioni e Documentazioni. Non so chi avesse applicato questo timbro, presumo che ce l’abbia messo Paolo. Era mia intenzione aprirla e leggerla, ma non l’ho mai fatto perché la cosa non mi interessava più di tanto, e a distanza di tanto tempo me ne sono dimenticato. Dopo pochi giorni ho scritto sul davanti la dicitura "Personale P. Gabriele" riproponendomi di leggerla successivamente. Fino a oggi, quando i Gendarmi sono venuti nel mio ufficio, è rimasta sempre nel cassetto della scrivania, né Paolo me l’ha più richiesta, come pure non mi ha mai più chiesto il parere che dovevo esprimergli".

    Il giorno successivo l’imputato ha fornito alla stessa Polizia Giudiziaria la seguente diversa versione: "Dopo aver passato la notte a riordinare le idee posso precisare che la busta che avete sequestrato e che era all’interno della mia scrivania non mi è stata consegnata dal sig. Paolo Gabriele e la scritta "Personale P. Gabriele" è stata da me apposta. La busta era integralmente chiusa con timbro della Segreteria di Stato. Questa busta non mi fu consegna da Paolo Gabriele, ma da Mons. Carlo Maria Polvani affinché io la conservassi e la consegnassi a Paolo Gabriele. La busta mi è stata consegnata circa 2 anni fa ed è rimasta sempre chiusa e nella mia scrivania. Francamente io me ne ero dimenticato in quanto nessuno me l’aveva chiesta. Preciso che ho apposto la dicitura "Personale P. Gabriele" affinché potessi ricordare a chi era destinata. Né Mons. Polvani né Paolo Gabriele non mi hanno mai chiesto conferma dell’avvenuta consegna della busta. Per questo motivo me ne sono dimenticato".

    Nell’interrogatorio davanti al Giudice Istruttore, all’udienza del 28 giugno 2012, l’imputato ha confermato, sia pur dubitativamente, la seconda versione, affermando "Presumo, ma non ne sono assolutamente certo, nonostante i miei tentativi di ricordare con certezza la vicenda, che si tratti della busta affidatami da Mons. Polvani per Paolo Gabriele".

    Nella stessa istruttoria formale il Sig. Paolo Gabriele, allora interrogato nella sua veste di imputato, ha affermato, all’udienza del 21 luglio 2012, di essere stato lui, per averne un parere, a consegnare la documentazione all’imputato Sciarpelletti.

    All’udienza dibattimentale del 10 novembre 2012 l’imputato Sciarpelletti ha confermato di aver fornito le due differenti versioni già riportate dell’episodio in contestazione, aggiungendo peraltro che il passaggio del tempo (oltre due anni) e lo stato d’animo in cui si trovava (al tempo della perquisizione, dell’arresto, della detenzione in cella e dallo stato di libertà provvisoria) avevano determinato "la difficoltà di ricordare le vicende originarie di questa busta". L’imputato ha comunque affermato – non invocando sul punto il beneficio del dubbio – che si trattava di una "busta, di cui non conoscevo il contenuto e che era sigillata sul retro". Ha inoltre aggiunto "debbo ritenere che la busta non provenisse da Mons. Polvani"; e ancora "non ricordo assolutamente quando mi è stata consegnata la busta". Infine ha affermato: "all’epoca in cui mi fu consegnata la busta non era ancora scoppiato il "caso" Gabriele".

    Diversa è stata, sul punto, la versione fornita dal teste Gabriele. Costui ha confermato, sotto il vincolo del giuramento, quanto aveva già affermato nella veste di imputato nell’interrogatorio reso nella fase istruttoria, nella quale – come già sopra riportato – aveva affermato di essere stato lui a consegnate la "documentazione" al Sig. Sciarpelletti. In particolare, tale teste ha affermato: "non ricordo quando e come, se separatamente o insieme, ho dato i documenti che erano nella busta", ed ancora: "il contenuto della busta è stato consegnato da me. Non ricordo se i documenti li ho messi nella busta, certamente il timbro non è stato apposto da me".

    Per quanto poi specificamente riguarda la versione dei fatti coinvolgente Mons. Carlo Maria Polvani, va, da un lato, rilevato che lo stesso imputato – come già ricordato – afferma: "considerando ex post i contenuti, debbo ritenere che la busta non venisse da Mons. Polvani"; dall’altro, che nelle deposizioni del Sig. Gabriele nella fase istruttoria e nella fase dibattimentale egli afferma con certezza di essere lui stesso l’autore della consegna dei documenti; dall’altro ancora, che lo stesso teste Mons. Polvani ha escluso categoricamente di essere stato lui l’autore della consegna della documentazione al Sig. Sciarpelletti. Egli ha infatti osservato, in particolare, "io ho saputo dell’esistenza di questa busta il 13 agosto 2012 [giorno del deposito della sentenza istruttoria: n.d.r.]. In via più generale, posso dire che, per la mia sensibilità religiosa e morale, non avrei mai pensato e tantomeno operato nel senso di passare documenti di ufficio riservati".

    Lo stesso Mons. Polvani ha inoltre affermato che il Sig. Sciarpelletti lavora alle dipendenze del suo ufficio e che il punto di collegamento della struttura operativa è situato in un corridoio, nel quale, oltre al fax, vi sono diversi timbri ad inchiostro, tra cui quello che risulta apposto sul retro della busta.

    Per quanto attiene al comportamento dell’imputato, ha rilevato: "notai, nel periodo tra maggio e giugno 2012, un mutamento di atteggiamento del Sig. Sciarpelletti nei miei confronti: da quello precedente molto espansivo e gioviale ad un atteggiamento più riservato e cupo, tant’è che decisi di andare a trovarlo, per ragioni d’ufficio, e lui mi rivolse delle espressioni come "mi dovrai comprendere, perdonare, debbo pensare ai miei figli". Allora non compresi il senso di queste espressioni, ma lo capii dopo il 13 agosto 2012".

    Il teste Kloter ha confermato la collaborazione dell’imputato nella fase della perquisizione e del sequestro, specificando che la busta si trovava, all’interno di una cartella nera, in un cassetto che comunque sarebbe stato aperto nella stessa perquisizione.

    Il teste Gauzzi Broccoletti, nel confermare quest’ultima circostanza, ha aggiunto, fra l’altro, che "il timbro apposto sul retro della busta si trova in fondo ad un corridoio ed è nella disponibilità di una pluralità di persone"; e che inoltre "durante la perquisizione e dopo trovata la busta lo stato d’animo del Sig. Sciarpelletti era di grande agitazione".

    10. Sulla base delle surriferite risultanze istruttorie e dibattimentali, il Tribunale ritiene di ricostruire la vicenda de qua nei seguenti termini.

    Va anzitutto rilevato che il fatto materiale non è contestato, e cioè il fatto che l’imputato abbia fornito differenti versioni in ordine alla consegna della busta o dei documenti: prima, la consegna da parte del Sig. Gabriele (al momento della perquisizione), poi, la consegna da parte di Mons. Polvani (il giorno seguente), successivamente, ancora la consegna da parte dello stesso Mons. Polvani (fase istruttoria), infine, l’esclusione che la consegna sia avvenuta da parte di Mons. Polvani (fase dibattimentale). Va precisato che tutte queste versioni sono state fornite dall’imputato con la specificazione di non essere certo dei propri ricordi.

    La versione che il Collegio ritiene più attendibile è che l’autore della consegna sia stato il Sig. Paolo Gabriele.

    A favore di questa tesi militano, in particolare, i seguenti argomenti. Va rilevato anzitutto che questa circostanza è stata confermata in dibattimento dal teste Paolo Gabriele, il quale ha anche affermato che la motivazione di tale consegna era quella di avere un parere dall’imputato sulla documentazione. In secondo luogo, una conferma indiretta della prima versione si ottiene dalla testimonianza di Mons. Polvani, il quale non solo ha escluso categoricamente ogni suo coinvolgimento in questa vicenda, ma ha anche riferito quel colloquio confidenziale intercorso tra lui stesso e l’imputato, che può essere ragionevolmente interpretato come un tentativo di giustificazione per aver coinvolto l’interlocutore in una vicenda a cui quest’ultimo era del tutto estraneo. A tale proposito, è importante sottolineate che tale colloquio non è stato minimamente contestato in dibattimento da parte dell’imputato o del suo difensore. Più in generale, l’intera testimonianza di Mons. Polvani pare al Collegio altamente attendibile. In terzo luogo, il Collegio ritiene non credibile la tesi che l’imputato possa essersi dimenticato di una busta contenente documenti da consegnare a terzi, proveniente dal suo diretto Superiore gerarchico, tanto più considerando che – come ha riferito il teste Gauzzi Broccoletti – "durante la perquisizione e dopo trovata la busta lo stato d’animo del Sig. Sciarpelletti era di grande agitazione".

    Ci si può allora domandare quale sia stata la ragione del coinvolgimento di Mons. Polvani. La risposta più probabile è che – come si specificherà infra – tale seconda versione sia stata fornita per aiutare il Sig. Gabriele, che era già indagato.

    Del resto, il Sig. Sciarpelletti, proprio in ragione di questo suo comportamento "variabile ed altalenante" (così definito nella Sentenza istruttoria) era stato indagato, anche se poi assolto, nella stessa Sentenza, per concorso con il Sig. Paolo Gabriele nel reato di furto aggravato, di cui era accusato lo stesso Sig. Gabriele.

    Dall’analisi delle risultanze probatorie ritiene inoltre il Tribunale di poter desumere che il Sig. Gabriele abbia consegnato all’imputato non la busta chiusa e sigillata, ma la documentazione, tutta insieme o separatamente, poi rinvenuta nella busta medesima, e, di conseguenza, che l’imputato ne abbia preso visione, o, quanto meno, sia stato posto in grado di prenderne visione. In tal senso, significativa è la già citata deposizione del teste Gauzzi Broccoletti, che dimostra proprio la presumibile conoscenza da parte dell’imputato dei documenti contenuti nella busta. Deve pertanto ritenersi non veritiera l’affermazione più volte ribadita dal Sig. Sciarpelletti, sulla quale egli non manifesta alcun dubbio, secondo cui a lui sarebbe stata consegnata una busta chiusa, della quale avrebbe ignorato il contenuto.

    Per quanto riguarda l’autore della scritta "Personale P. Gabriele", vi è l’ammissione dell’imputato di averla apposto lui stesso. Tale ammissione è peraltro compatibile con la versione fornita dal Sig. Gabriele.

    Per ciò che attiene al timbro – che peraltro è risultato essere ad inchiostro e non a secco –, nonostante l’affermazione dell’imputato di non sapere chi l’avesse apposto, ma di presumere che ciò fosse stato fatto dal Sig. Gabriele, il Collegio ritiene attendibile la testimonianza di quest’ultimo, il quale ha escluso di avere apposto il timbro, dato che egli non era addetto all’Ufficio che lo utilizzava. Appare allora altamente probabile che esso sia stato apposto dallo stesso imputato, unico ad avere la disponibilità della busta nonché soggetto che aveva facile accesso a tale timbro, posto a disposizione di tutto il personale del suo Ufficio.

    La motivazione di tale comportamento – consistente della chiusura della busta e nell’apposizione del timbro sul lembo di chiusura - può con tutta probabilità rinvenirsi nel tentativo di impedire che altre persone potessero prendere visione dei documenti riservati ivi contenuti, dei quali egli era a conoscenza. Dalle prove acquisite è infatti risultata la particolare cura che il Sig. Sciarpelletti ha usato nel nascondere la busta, collocata in un cassetto quasi inaccessibile e all’interno di una cartella. Il che avvalora ulteriormente la tesi della sua conoscenza dei documenti e del loro carattere riservato, che lo avrebbe indotto ad adottate simili cautele.

    11. Così ricostruito il fatto nel suo elemento materiale, occorre procedere alla qualificazione giuridica, per accertare, in particolare, se esso configuri la fattispecie del reato di favoreggiamento, di cui all’art. 225 c.p., per il quale l’imputato è stato rinviato a giudizio.

    La requisitoria scritta del Promotore di Giustizia e la Sentenza di rinvio a giudizio distinguono, nell’analisi della citata disposizione, due ipotesi di reato, che peraltro successivamente in alcuni ordinamenti hanno assunto la denominazione di favoreggiamento personale e di favoreggiamento reale. Ad esempio, nel vigente codice penale italiano, la prima è contemplata all’art. 378, mentre l’altra è prevista all’art. 379.

    La fattispecie qui contestata si configura quando "chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale è stabilita una pena non inferiore alla detenzione, senza concerto anteriore al delitto stesso e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno (…) a eludere le investigazioni dell’Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto che importi la pena suddetta".

    Con questa fattispecie l’ordinamento tutela le investigazioni dell’Autorità e le ricerche della Polizia Giudiziaria e, quindi, l’interesse dell’amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, perché i fatti che la integrano tendono a fuorviare o ad ostacolare l’attività di accertamento e repressione dei reati.

    Nel caso in esame ritiene il Collegio che nelle contrastanti versioni dei fatti sopra riferite con riguardo, in particolare, al soggetto autore della consegna della busta ovvero dei documenti in essa racchiusi, oggetto di indagine penale a carico dell’imputato Paolo Gabriele, debba configurarsi un’attività materiale di intralcio alla giustizia idoneo a realizzare quell’attività di "eludere le investigazioni dell’Autorità", prevista dall’art. 225 c.p.

    12. Ma, nella previsione normativa tale attività di elusione delle investigazioni – nell’ipotesi considerata, come pure nelle altre ipotesi oggetto di distinta considerazione – deve essere finalizzata ad aiutare "taluno", cioè il "favorito".

    Questo soggetto il Tribunale ritiene che debba identificarsi nel Sig. Paolo Gabriele, con il quale sicuramente l’imputato intratteneva buoni rapporti, il quale, al momento della perquisizione (25 maggio 2012) e tanto più il giorno successivo, allorché è stata fornita la seconda riferita versione, era già indagato, con atto del 23 maggio 2012 del Direttore dei Servizi di Sicurezza, per il reato di furto aggravato della documentazione trasmessa al giornalista Gianluigi Nuzzi. Lo stesso 23 maggio 2012 era stata eseguita la perquisizione dell’ufficio e dell’abitazione del Sig. Paolo Gabriele, con il sequestro di una grande mole di documenti. Di tale notizia, che aveva suscitato grande scalpore negli ambienti vaticani, era sicuramente a conoscenza il Sig. Sciarpelletti.

    Quest’ultimo e il Sig. Gabriele, al di là delle normali occasioni di incontro nei luoghi di lavoro, si frequentavano anche con le rispettive famiglie e anche nella casa in Sabina del Sig. Sciarpelletti, come da quest’ultimo ammesso nel suo interrogatorio del 28 giugno 2012.

    Poco importa, a questo proposito, se si trattasse di una grande o di una superficiale amicizia: sicuramente l’imputato e il testimone Gabriele hanno ammesso che si frequentavano, anche con le rispettive famiglie, anche in luoghi diversi dall’ambiente di lavoro.

    Poco importa, inoltre, secondo quanto ha chiesto di provare la difesa, se il Sig. Gabriele si sia avvalso tanto o poco delle abilità informatiche del Sig. Sciarpelletti. Peraltro, è emerso dalla testimonianza in dibattimento del Sig. Gabriele che l’imputato è intervenuto qualche volta sul computer di quest’ultimo e che talvolta l’intervento è avvenuto mediante istruzioni impartite telefonicamente. Ma, ciò non assume rilievo, come non assume rilievo il fatto che i due si siano scambiati eventualmente telefonate o messaggi di posta elettronica, i quali peraltro avrebbero potuto avere ad oggetto rapporti di tipo professionale o di altro genere. A ragione di ciò il Tribunale nell’Ordinanza del 5 ottobre 2012 non ha ammesso la richiesta istruttoria della difesa, tendente all’acquisizione dei relativi tabulati "poiché dalla eventuale acquisizione non potrebbero derivare elementi univoci di valutazione del tipo di rapporto intercorso tra i medesimi soggetti".

    Ciò che sicuramente deve darsi per accertato è il rapporto di frequentazione dei due soggetti anche al di fuori del contesto lavorativo e anche con le rispettive famiglie.

    Sotto questo profilo, non hanno fondamento le affermazioni della difesa dell’imputato, secondo cui allo stesso sarebbe stato riservato un trattamento processuale deteriore - sotto il profilo probatorio – rispetto a quello riservato al Sig. Gabriele. È infatti evidente che l’acquisizione delle prove risponde al principio di economia dei mezzi processuali, ritenuti nella specie rilevanti.

    Nel caso in esame, l’ammissione della suddetta frequentazione, da parte dell’imputato, e le concordi testimonianze su questo punto sono sufficienti per individuare proprio nel Sig. Paolo Gabriele la persona per aiutare la quale l’imputato si è indotto a cambiare la prima versione dei fatti – che indicava nello stesso l’autore della consegna "di tutto il materiale contenuto nella busta affinché io gli esprimessi un parere" (dichiarazione resa alla Polizia Giudiziaria nell’immediatezza della perquisizione e del sequestro del 25 maggio 2012) – nella seconda versione del giorno successivo, che ha indicato in Mons. Carlo Maria Polvani l’autore della consegna della busta, che egli avrebbe dovuto, a sua volta consegnare al Sig. Gabriele. Tale seconda versione è stata peraltro confermata davanti al Giudice Istruttore all’udienza del 28 giugno 2012.

    Questa finalità della condotta dell’imputato costituisce quindi il movente del reato e, al contempo evidenzia anche l’elemento soggettivo del dolo. Ed infatti dall’esame di tutti gli elementi probatori sopra riferiti deve desumersi non solo che egli avesse conservato memoria della busta e dei documenti in essa conservati, ma che ricordasse anche l’autore della consegna, cioè il Sig. Paolo Gabriele, indagato per furto aggravato, per aiutare il quale egli, con le due discordanti versioni, ha arrecato intralcio alla giustizia.

    Una significativa conferma della volontarietà dell’azione delittuosa si desume dall’analisi della deposizione di Mons. Polvani, nella parte in cui ha riferito – senza essere smentito – che, in un colloquio avuto con l’imputato, costui ha affermato: "mi dovrai comprendere, perdonare, debbo pensare ai miei figli". In tale espressione il Collegio ritiene di individuare la confessione di un "aiuto" che il Sig. Sciarpelletti aveva voluto fornire al Sig. Gabriele.

    D’altra parte, la collaborazione dell’imputato, che – secondo la tesi difensiva – avrebbe fatto venir meno l’elemento del dolo, si è manifestata non nel momento della commissione dello stesso (allorché ha fornito la seconda versione dello stesso fatto), ma in un momento precedente, nel momento, cioè della perquisizione. Peraltro, anche da questo punto di vista, occorre dire che la collaborazione è intervenuta non nel momento iniziale della perquisizione, ma solo nella fase conclusiva quando era iniziata la sistematica apertura di tutti i cassetti, cosicché di fatto tale collaborazione è stata superflua.

    13. Sia sotto il profilo della ricostruzione della condotta materiale, sia sotto il profilo dell’individuazione del soggetto a favore del quale è stata tenuta tale condotta, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il Tribunale ritiene pienamente confermato l’impianto accusatorio, che ha ravvisato, nel caso di specie, la ricorrenza degli elementi propri del reato di favoreggiamento, previsto e punito dall’art. 225 c.p., sotto la specie del c.d. favoreggiamento personale.

    14. In conclusione il Tribunale, tenuto conto della pena edittale prevista dallo stesso art. 225 c.p. e delle richieste del Promotore di Giustizia, ritiene equo condannare l’imputato alla pena di mesi quattro (4) di reclusione; ritiene equo inoltre, considerata l’assenza di precedenti penali e il buono stato di servizio, concedergli le attenuanti generiche, ai sensi della legge vaticana 21 giugno 1969 n. L, riducendo la pena a mesi due (2) di reclusione e disponendo che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, alle condizioni di legge. Ritiene altresì che si debba sospendere la menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, fino a che il condannato non commetta altro fatto costituente delitto.

    In ragione della accertata colpevolezza, l’imputato deve essere condannato al rifacimento delle spese processuali.

    Infine al medesimo deve essere restituita la somma di euro mille (1.000/00) versata a titolo di cauzione.

    P.Q.M.

    Il Tribunale

    visto l’art. 225 cod. pen.

    d i c h i a r a

    l’imputato Sciarpelletti Claudio colpevole del delitto ascrittogli, per avere egli aiutato a eludere le investigazioni dell’Autorità;

    lo condanna pertanto alla pena di mesi quattro (4) di reclusione;

    visto l’art. 26 della legge 21 giugno 1969, n. L, considerato lo stato di servizio e la mancanza di precedenti penali, diminuisce la pena a mesi due (2) di reclusione;

    visto l’art. 9 della legge 21 giugno 1969, n. L, ordina che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, alle condizioni di legge;

    visto l’art. 427 cod. proc. pen., ordina che si sospenda la menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, fino a che il condannato non commetta altro fatto costituente delitto;

    visti gli artt. 39 cod. pen. e 429 cod. proc. pen., condanna Sciarpelletti Claudio al rifacimento delle spese processuali;

    ordina la restituzione al medesimo della somma di euro mille (1.000/00) versata a titolo di cauzione.

    Città del Vaticano, 10 novembre 2012

    Giuseppe Dalla Torre, Presidente
    Paolo Papanti-Pelletier, Giudice estensore
    Venerando Marano, Giudice
    Raffaele Ottaviano, Cancelliere supplente
    Depositata a norma dell’art. 433 c. p .p., oggi primo (1°) dicembre duemiladodici (2012).

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    CONFERENZA STAMPA PER ILLUSTRARE LA PRESENZA DEL PAPA SU TWITTER, 03.12.2012

    Questa mattina alle ore 11.30, nell’Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede ha luogo una Conferenza stampa per illustrare la presenza del Papa su Twitter e per fornire altre informazioni sull’uso dei nuovi media in Vaticano.
    Intervengono alla Conferenza stampa S.E. Mons. Claudio Maria Celli, Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali; Mons. Paul Tighe, Segretario del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali; P. Federico Lombardi, S.I., Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, della Radio Vaticana e del Centro Televisivo Vaticano; il Prof. Gian Maria Vian, Direttore de L’Osservatore Romano; il Dott. Greg Burke, Media Adviser, Segreteria di Stato. Sono presenti inoltre la Dott.ssa Claire Díaz-Ortiz, Direttore di Social Innovation per Twitter e il Dr. Dirk Hansen, di Twitter-Germania.
    Di seguito pubblichiamo una Nota sulla presenza del Papa su Twitter e una scheda informativa:

    PERCHÉ IL PAPA SU TWITTER

    La presenza del Papa su Twitter è un’espressione concreta della sua convinzione che la Chiesa deve essere presente nel mondo digitale. Per comprendere al meglio questa iniziativa dobbiamo collocarci nel contesto della sua riflessione sull’importanza dello spazio culturale che le nuove tecnologie hanno posto in essere. Nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 2009, pubblicato nel medesimo giorno in cui veniva inaugurato il canale della Santa Sede su Youtube, Papa Benedetto parlava della necessità di evangelizzare il "continente digitale" e invitava in particolare i giovani credenti a "introdurre nella cultura di questo nuovo ambiente comunicativo e informativo i valori su cui poggia la vostra vita".
    Nel 2010, il Papa invitava i sacerdoti a cogliere la possibilità di diffondere la Parola di Dio mediante il loro impegno nell’ambito dei nuovi media: "I nuovi media, pertanto, offrono innanzitutto ai Presbiteri prospettive sempre nuove e pastoralmente sconfinate, che li sollecitano a valorizzare la dimensione universale della Chiesa, per una comunione vasta e concreta; ad essere testimoni, nel mondo d’oggi, della vita sempre nuova, generata dall’ascolto del Vangelo di Gesù, il Figlio eterno venuto fra noi per salvarci" Nel Messaggio per la Giornata del 2011, Papa Benedetto specificava che: "II web sta contribuendo allo sviluppo di nuove e più complesse forme di coscienza intellettuale e spirituale, di consapevolezza condivisa. Anche in questo campo siamo chiamati ad annunciare la nostra fede che Cristo è Dio, il Salvatore dell’uomo e della storia, Colui nel quale tutte le cose raggiungono il loro compimento (cfr Ef 1,10)". Nel Messaggio per la Giornata di quest’anno il Santo Padre entra ancor di più nel dettaglio: "Sono da considerare con interesse le varie forme di siti, applicazioni e reti sociali che possono aiutare l’uomo di oggi a vivere momenti di riflessione e di autentica domanda, ma anche a trovare spazi di silenzio, occasioni di preghiera, meditazione o condivisione della Parola di Dio. Nella essenzialità di brevi messaggi, spesso non più lunghi di un versetto biblico, si possono esprimere pensieri profondi se ciascuno non trascura di coltivare la propria interiorità".
    La presenza del Papa su Twitter può essere vista come la punta di quell’iceberg che è la presenza della Chiesa nel mondo dei nuovi media. La Chiesa è già presente in maniera abbondante in questo ambiente – esista una vasta gamma di iniziative, dai siti internet ufficiali di varie istituzioni e comunità, ai siti personali, blogs e micro-blogs di personalità del mondo ecclesiale e di singoli credenti. La presenza del Papa su Twitter è in definitiva un appoggio agli sforzi di questi pionieri di assicurare che la buona notizia di Gesù Cristo e l’insegnamento della sua Chiesa possano permeare quel luogo pubblico di scambio e di dialogo che è stato creato dai social media. La presenza del Papa vuole essere un incoraggiamento a tutte le istituzioni ecclesiali e ai credenti a porre attenzione nello sviluppare un profilo appropriato per sé e per le proprie convinzioni nel "continente digitale". I "tweets" del Papa saranno disponibili a credenti e non credenti per condividere, discutere e incoraggiare il dialogo. C’è da sperare che i brevi messaggi del Papa, e i messaggi più completi che essi cercheranno di portare in sé, sollevino domande per gente di differenti Paesi, lingue e culture. Queste domande potranno a loro volta essere affrontate dai credenti e dai responsabili delle Chiese locali, che si troveranno nella posizione migliore per misurarsi con esse e, ancor più importante, per essere vicini a coloro che si interrogano. "Nel complesso e variegato mondo della comunicazione emerge, comunque, l’attenzione di molti verso le domande ultime dell’esistenza umana: chi sono? che cosa posso sapere? che cosa devo fare? che cosa posso sperare? E’ importante accogliere le persone che formulano questi interrogativi, aprendo la possibilità di un dialogo profondo" (Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2012).
    Parte della sfida per la Chiesa nel mondo dei nuovi media è stabilire una presenza ramificata, capillare, che possa effettivamente misurarsi con i dibattiti, le discussioni e i dialoghi che sono veicolati dai social media, che richiedono repliche dirette, personali e puntuali, di un tipo non facile da raggiungere da parte di istituzioni centralizzate. Per di più, una tale presenza ramificata o capillare riflette la verità della Chiesa come comunità di comunità, che è viva sia sul piano locale che su quello universale. La presenza del Papa su Twitter rappresenterà la sua voce come voce di unità e di guida per la Chiesa, ma costituirà anche un pressante invito a tutti i credenti ad esprimere le loro "voci", a coinvolgere i propri rispettivi "followers" e "amici" e a condividere con loro la speranza di un Vangelo che parla dell’incondizionato amore di Dio per ogni uomo e donna.
    In aggiunta all’impegno diretto con le domande, i dibattiti e le discussioni tra le persone che sono facilitate dai nuovi media, la Chiesa riconosce la loro importanza quale ambiente che permette di insegnare la verità che il Signore ha trasmesso alla sua Chiesa, e al tempo stesso di ascoltare gli altri, di apprendere ciò che sta loro a cuore e le loro preoccupazioni, di comprendere chi essi sono e cosa stanno cercando. "Là dove i messaggi e l’informazione sono abbondanti, il silenzio diventa essenziale per discernere ciò che è importante da ciò che è inutile o accessorio. Una profonda riflessione ci aiuta a scoprire la relazione esistente tra avvenimenti che a prima vista sembrano slegati tra loro, a valutare, ad analizzare i messaggi; e ciò fa sì che si possano condividere opinioni ponderate e pertinenti, dando vita ad un’autentica conoscenza condivisa" (Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2012). È per questo motivo che si è deciso di lanciare il canale di Twitter del Papa secondo un formato di domanda e risposta. Questo lancio è anche un’i ndicazione dell’importanza che la Chiesa attribuisce all’ascolto ed è una prova della sua costante attenzione alle conversazioni, ai commenti e ai trend che esprimono in maniera così spontanea ed insistente preoccupazioni e speranze delle persone.

    SCHEDA INFORMATIVA

    - Il Santo Padre lancerà i primi tweet il 12 dicembre, festa di Nostra Signora di Guadalupe.

    - Inizialmente i tweet saranno pubblicati in occasione dell’udienza generale del mercoledì, ma in seguito potrebbero avere una frequenza maggiore.

    - I primi tweet risponderanno alle domande indirizzate al Papa su questioni relative alla vita di fede.

    - Le domande possono essere inviate fino al 12 dicembre a #askpontifex, nelle lingue sotto elencate.

    - Questo l'account ufficiale del Santo Padre: @pontifex.

    - I tweet saranno pubblicati in inglese, e nelle lingue seguenti:

    Spagnolo

    @pontifex_es

    Italiano

    @pontifex_it

    Portoghese

    @pontifex_pt

    Tedesco

    @pontifex_de

    Polacco

    @pontifex_pl

    Arabo

    @pontifex_ar

    Francese

    @pontifex_fr

    - Altre lingue potrebbero essere aggiunte in seguito.

    Per ulteriori informazioni, vedere blog.twitter.com/

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    COMUNICATO DELLA SALA STAMPA: UDIENZA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

    Nella mattinata di oggi, giovedì 6 dicembre 2012, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della Repubblica Federale di Germania, S.E. il Sig. Joachim Gauck, è stato ricevuto in Udienza da Sua Santità Benedetto XVI e, successivamente, si è incontrato con Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, che era accompagnato da Mons. Ettore Balestrero, Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati.

    Durante i colloqui si è rilevato che le relazioni bilaterali sono molto cordiali, quindi ci si è soffermati sulla visione cristiana della persona, come pure sulle sfide poste attualmente dalle società globalizzate e secolarizzate. In seguito c’è stato uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale e sull’attuale crisi economica, specialmente in relazione alle sue conseguenze in Europa, nonché sul contributo che la Chiesa cattolica può offrire.

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